Il danno conseguito dall’appellante, consistente nei mancati introiti derivanti dall’aggiudicazione a terzi dell’appalto, vanno quindi collegati eziologicamente all’illegittima azione amministrativa, configurandosi tutti gli elementi per la condanna al risarcimento del danno
Appare quindi necessario procedere alla quantificazione del danno sofferto dall’appellante che, non potendo essere risarcito in forma specifica, dovrà essere corrisposto per equivalente. A tal fine, in mancanza di contestazione da parte delle controparti, la Sezione ritiene di poter fare affidamento sulla quantificazione contenuta nella relazione tecnica presentata dalla stessa appellante e datata 21 maggio 2012, fondatasi peraltro sui risultati di gestione precedentemente conseguiti nello svolgimento dello stesso servizio nell’anno 2010 e quindi ontologicamente attendibili (superando così, per la maggiore attinenza al caso in specie, il criterio ordinario fondato sul rapporto percentuale sul valore posto a base d’asta).
In relazione a tale aspetto, ritiene la Sezione che, in merito al termine prefissato di durata contrattuale, ossia un anno, il danno debba essere risarcito integralmente, nei limiti indicati nella stessa relazione, fino al concorrere della somma di €. 14.428,00.
In relazione invece alla possibilità che il contratto potesse essere ulteriormente prorogato per altri due anni, va evidenziato come si tratti di un’ipotesi prognostica, ricadente nel concetto di perdita di chance, e quindi valutabile in termini meramente equitativi. In particolare (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 31 maggio 2011 n. 3278) va ricordato come nelle gare pubbliche la perdita di chance di rilievo risarcitorio, in quanto entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, e non mera aspettativa di fatto o generiche ed astratte aspirazioni di lucro, deve correlarsi a dati reali, senza i quali risulta impossibile il calcolo percentuale di possibilità delle concrete occasioni di conseguire un determinato bene, che il danneggiato ha l'onere di fornire.
Nella fattispecie, emerge come non sia in discussione tanto il profilo del possibile utile di gestione, quanto la possibilità che il contratto potesse essere prorogato, come indicato nella lettera di invito, secondo una scelta discrezionale della stessa amministrazione. Tuttavia, tale possibilità di proroga, prevista dall’art. 2 della lettera di invito, era subordinata alla decisione della stessa amministrazione, dietro richiesta scritta del contraente.
Ritiene quindi la Sezione che la possibilità di un tale rinnovo fosse del tutto plausibile, come si evince non solo dalla sua espressa considerazione nel bando di gara, ma dalla circostanza che fosse anche un vantaggio per l’amministrazione, sollevata dalle difficoltà dello svolgimento annuale di altre procedure di gara.
Pertanto, quantificando in via equitativa il danno ulteriore, comprensivo anche della fisiologica percentuale di crescita delle vendite e del danno curriculare, anche questo evocato, può essere liquidata una cifra corrispondente al 50% di quanto stimato in relazione al primo anno di contratto, per un ammontare di ulteriori €. 7.214,00 per ognuno dei successivi due anni, da sommarsi a quelli già individuati, per una complessiva quantificazione del danno pari a €. 28.856,00.
A tale cifra, andranno aggiunti interessi e rivalutazioni, fino all’integrale soddisfo, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia (per tutti, Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2012 n. 1052).
a cura di Sonia Lazzini
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