martedì 16 ottobre 2012

Disegno di legge Semplificazioni_Consiglio dei Ministri numero 50 del 16 ottobre 2012_ Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione

Disegno di legge Semplificazioni_Consiglio dei Ministri numero 50  del 16 ottobre 2012_ Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione

Art. 15
(Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione)
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 113, comma 3, le parole: “settantacinque per cento” sono sostituite dalle seguenti:
“ottanta per cento” e le parole: “venticinque per cento” sono sostituite dalle seguenti: “venti per cento”;
b) dopo l’articolo 237 è inserito il seguente: “CAPO V – Opere in esercizio. Art. 237-bis (Opere in esercizio) - 1. Qualora le opere realizzate nell’ambito dell’appalto siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l’esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell’ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20% che, alle condizioni previste dal successivo comma 2, è svincolata all’emissione del certificato di collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per l’emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell’appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell’ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.
2. Qualora l’ente aggiudicatore rilevi e denunci, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l’appaltatore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l’ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall’entrata in esercizio delle opere, l’entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20% prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell’intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie.”.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla  data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
3. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), per gli appalti già affidati alla data di entrata in vigore del presente decreto per i quali, alla medesima data, è spirato il termine di cui all’articolo 237-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006,

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