venerdì 19 ottobre 2012

anche le risorse umane possono essere oggetto di avvalimento ma

Si premette che non è dato avvalersi dell’attestato professionale altrui, se non che avvalendosi del soggetto titolare di tale attestato.

L’art. 49, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006, cui le parti fanno riferimento, obbligando l’impresa avvalente a produrre agli atti di gara “il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto”, impone che l’impresa ausiliaria metta a disposizione del concorrente tali risorse per tutta la durata del contratto.
Nella specie, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, detto imprescindibile impegno non risulta presente, con il corollario che il ricorso è stato respinto per tale specifica ragione.

Il punto è che l’impresa ausiliaria, diversamente da quanto occorso, avrebbe dovuto assumere l’obbligo giuridico – che, altresì, deve risultare dal contratto di cui al cit. art. 49, non bastando una mera dichiarazione in proposito del concorrente – di rendere disponibile, continuativamente e in via esclusiva per tutta la durata dell’appalto, la persona munita di attestato (nella specie: la sig.ra T_), e non già l’attestato in sé (per consentirne l’utilizzazione anche a terzi: nella specie, alla sig.ra Massari, quale direttore tecnico dall’appellante).
Indubbiamente, nell’atto di appello si afferma che l’attività sarebbe stata diretta “unicamente” dalla sig.ra T_; ma si tratta di una (tardiva) petizione di principio, dappoiché non è questo l’obbligo che l’impresa ausiliaria (cioè quella che dovrebbe fornire le prestazioni lavorative di detta signora) ha dichiarato di assumere.
Invero, non è questo il diritto che, nei confronti dell’ausiliaria, l’avvalente risulta per tabulas aver effettivamente acquisito ex iure civile; e che, dunque, l’ausiliaria sarebbe poi tenuta ad adempiere.
Non essendo documentalmente assunto dall’ausiliaria l’obbligo giuridico di mettere a disposizione dell’avvalente la risorsa (nella specie: umana), non si realizza un’effettiva cessione di risorse, come è richiesto dalla norma; ma si tratta di un mero giro di carte (ossia, nella specie, del requisito di abilitazione).
Specificamente, allorché si tratti della cessione di risorse umane, si ritiene che ciò non possa farsi che in via di totale esclusività (e ciò contrariamente a quanto assume l’appellante), giacché altrimenti l’avvalente si troverebbe, alternativamente, in una delle seguenti condizioni (ambo incompatibili con il rispetto dei requisiti di legge): o potrebbe espletare il servizio appaltatole unicamente a singhiozzo, cioè nei soli momenti in cui la risorsa umana trasferita sia concretamente disponibile per operare presso l’avvalente; ovvero quest’ultima sarebbe costretta a operare mediante un diverso direttore tecnico (nella specie, la sig. Massari) che però non sarebbe provvisto del requisito professionale richiesto.

passaggio tratto dalla decisione  numero 724 del 27 luglio  2012 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

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