venerdì 12 ottobre 2012

l’avvenuta proroga della cauzione provvisoria conferma la volontà di proseguire nelle trattative

la domanda caducatoria del provvedimento di aggiudicazione definitiva non appare suscettibile di positivo apprezzamento.

Il Collegio ritiene, infatti, così come già la stazione appaltante, che le considerazioni contenute nella nota della ricorrente del 26 giugno 2012 non fossero del tutto inequivocabili. Dalle generiche considerazioni in essa contenute, riferite alla situazione di crisi e ai mutamenti adottati nell’assetto aziendale in conseguenza di ciò poteva, infatti, desumersi anche la mera intenzione di chiedere il risarcimento dei danni per il ritardo nella consegna dei lavori, anziché la pretesa volontà di far valere l’intervenuta decadenza della validità dell’offerta.

Le affermazioni contenute nella suddetta nota debbono, poi, essere lette congiuntamente al comportamento della odierna ricorrente, che il 4 maggio 2012 (successivamente all’invio della nota che avrebbe dovuto rappresentare l’espressione della volontà di sottrarsi all’aggiudicazione definitiva) ha confermato all’Amministrazione l’avvenuta proroga della cauzione provvisoria sino al 27 giugno 2012.

Se, dunque, può ritenersi ragionevole che la ricorrente abbia provveduto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e fiscale anche ed in primo luogo al fine di evitare le conseguenze accessorie di una revoca dell’aggiudicazione (segnalazione all’Autorità di Vigilanza ed escussione della cauzione), d’altra parte appare altrettanto significativo il fatto che nel comunicare la perseguita regolarità, parte ricorrente non abbia mai esplicitato in modo inequivocabile di ritenere ormai decaduta l’offerta e di agire, perciò, al solo fine di evitare la suddetta revoca dell’aggiudicazione.

Il Collegio ritiene, dunque, ragionevole e conforme ad un principio di buona amministrazione l’agire dell’Amministrazione che, a fronte di un comportamento dell’impresa che lasciava intendere la volontà di addivenire alla stipulazione del contratto (in particolare in ragione della proroga della cauzione provvisoria, che, al contrario della regolarizzazione contributiva e fiscale, non può assumere alcun diverso significato se non quello della permanenza di un interesse all’aggiudicazione definitiva della gara), ha provveduto a dare corso alla fase conclusiva del procedimento ad evidenza pubblica.

a cura di Sonia Lazzini

sentenza  numero 1634  del 28 settembre    2012 pronunciata dal Tar Lombardia, Brescia

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