Deve dunque risarcirsi unicamente il danno da perdita di chance: la liquidazione del danno va compiuta essenzialmente in via equitativa
perché in giudizio, anche in ragione del precedente incarico conferito (a nulla rilevando che lo stesso sia stato poi revocato), sono emersi sufficienti elementi in ordine ad una prognosi concreta e ragionevole circa la buona probabilità di vantaggi futuri (nel caso concreto con-sistenti nell’ottenimento di un formale e legittimo incarico anche per la redazione del progetto di messa in sicurezza).
Sussistono, a giudizio del Collegio, poi tutti i presupposti e i requisiti per affermare la re-sponsabilità dell’amministrazione, individuabili nel nesso di causalità tra l’atto illegittimo-fatto illecito (la delibera 729/2001) e la lesione della chance-danno ingiusto di ottenere l’affidamento dell’incarico, nell’esistenza di un sicuro pregiudizio quale conseguenza immediata e diretta (Cons. St., VI, 3 novembre 2010 n. 7744) nonché nella colpa dell’amministrazione che avrebbe potuto legittimamente operare evitando la violazione della norma posta a base della censura proposta con il ricorso di primo grado.
Come è noto la liquidazione del danno da perdita di chance va compiuta essenzialmente in via equitativa (Cons. St., VI, 11 marzo 2010 n. 1443; Cons. St., VI, 25 luglio 2006 n. 4634); per tale ragione, e in conformità ad un indirizzo giurisprudenziale piuttosto diffuso (Cons. St., V, 16 settembre 2011 n. 5168; Cons. St., VI 24 settembre 2010 n. 7132), reputa il Collegio di prevedere il risarcimento del danno secondo i criteri appresso indicati:
a) l’amministrazione dovrà calcolare, in via figurata, quale sarebbe stato il presuntivo importo a base d’asta per l’affidamento dell’incarico oggetto della delibera 729/2001;
b) dovrà poi calcolare una somma pari 10% dell’importo che sarebbe stato posto a base d’asta;
c) la somma di cui sub b), non essendo provato che i ricorrenti sarebbero stati aggiudicatari, va equitativamente dimezzata;
d) sulla somma finale, come indicata sub c), trattandosi di debito di valore, vanno applicati la rivalutazione e gli interessi, a far data dal giorno di adozione della delibera 729/2001 sino al momento di pubblicazione di questa sentenza, computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno; dal momento della pubblicazione della presente sentenza devono, invece, essere riconosciuti solo gli interessi nella misura legale.
a cura di Sonia Lazzini
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