venerdì 26 ottobre 2012

provvedimento revoca, pur legittimamente adottato, ha provocato danno ingiusto precontrattuale

un provvedimento legittimo puo’ essere illecito, ovvero comportare un danno ingiusto e come tale fonte di responsabilità precontrattuale


ne consegue innanzi tutto la piena competenza del Giudice amministrativo a conoscere non solo la legittimità della scelta della procedura operata dal Consorzio attraverso la revoca della precedente determinazione; ma anche, secondo quanto previsto dall’art. 21 quinques della legge n. 241/1990, a giudicare degli eventuali pregiudizi che il provvedimento di revoca, pur legittimamente adottato, può aver altrimenti arrecato ai diretti interessati, in considerazione delle modalità complessive che hanno segnato la produzione: ben potendosi prospettare, in casi del genere, una ipotesi tipica di responsabilità dell’Amministrazione per l’adozione di atti legittimi.

Il primo Giudice, con una ampia motivazione in fatto ed in diritto che risulta immune da vizi logici e giuridici, ha pronunciato sulla domanda di risarcimento evidenziando la scorrettezza di una decisione di “revoca” che, pur legittima, avrebbe potuto e dovuto essere adottata tempestivamente dal Consorzio, in quanto soggetto maggiormente in grado di “gestire” il rischio della scelta della procedura più appropriata, sia sotto il profilo giuridico che della convenienza economica, evitando alla controparte i pregiudizi dallo stesso Giudice evidenziati.
A siffatto criterio, infatti, si è ispirata la decisione impugnata nel denunciare la violazione dei doveri di correttezza: ai quali, invero, l’Amministrazione è tenuta a conformarsi, già per effetto dei principi che presiedono all’esercizio della discrezionalità sanciti dall’art. 97 Cost., e che il primo Giudice, in considerazione delle modalità negoziali ricorrenti nella trattativa in atto tra il Consorzio e la ditta Controinteressata prima della “revoca”, ha ritenuto di ulteriormente ribadire attraverso il richiamo alla particolare tipologia dei doveri di lealtà, correttezza e reciproca informazione, ai quali sono tenuti i contraenti secondo le “regole” affermate dagli art. 1337 e 1338 cod. civ.
a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione  numero 964 del 18 ottobre  2012 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

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