domenica 28 ottobre 2012

le controversie per incameramento polizza definitiva vanno decise dal giudice civile

resta devoluta al giudice ordinario ogni questione inerente l’incameramento della cauzione prestata in quanto connesso ad un inadempimento contrattuale

pacificamente, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie sugli atti - come quello impugnato - con i quali l'Amministrazione, dopo la definizione della procedura di affidamento dei lavori e la stipula del contratto di appalto, provvede unilateralmente alla risoluzione del rapporto, attesa l'incidenza di questa su posizioni di diritto soggettivo, e la natura negoziale e non provvedimentale degli atti con cui la stessa viene disposta (cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. Unite, 31-03-2005, n. 6743 e. 26/6/2003 n°10160; Cons. Stato 30/1/2002 n°515).

È pacifica, infatti, l'appartenenza alla giurisdizione del giudice ordinario delle controversie in tema di appalto pubblico, aventi ad oggetto la risoluzione del contratto con l'appaltatore e l'accertamento del diritto di quest'ultimo a proseguire il rapporto con l'Amministrazione committente, ancorché l'atto rescissorio della P.A. sia rivestito dalla forma dell'atto amministrativo, perché è al giudice ordinario che spetta verificare la conformità alla normativa positiva delle regole attraverso cui i contraenti hanno disciplinato i loro contrapposti interessi e delle relative condotte attuative .

Ed infatti la manifestazione di volontà della parte pubblica che si avvale della facoltà di risolvere il contratto (disciplinata originariamente dall'art. 119, d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, ora dall'art. 136, d.lgs. n. 163 del 2006), non è espressione di una posizione autoritativa, ma paritetica e governata dalla disciplina civilistica (sia pure speciale). (cfr ex plurimis, T.A.R. Campania Napoli, sez.VII, 05 giugno 2009 n. 3110; Ta.r. Campania Napoli sez.VIII 9.02.2011 n.765; T.A.R. Abruzzo Pescara, sez.I, 14 luglio 2009 n. 511; Consiglio Stato, sez.V, 17 ottobre 2008 n. 5071; Consiglio Stato, sez.V , 28 dicembre 2006, n. 8070).
a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza  numero 4007 dell’ 1 ottobre   2012 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

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