martedì 9 ottobre 2012

omissione compilazione di taluno di tali modelli integravano una evidente causa di esclusione

Essendosi la ricorrente limitata a compilare i modelli relativi all’offerta economica, ne è emersa la carenza delle dichiarazioni impegnative, tra cui quella relativa alla insussistenza di cause di incapacità di contrattare con la p.a. o alla titolarità del potere di impegnare la ditta offerente.

E’ al contrario emerso che alla lettera di invito erano acclusi, oltre ai modelli recanti l’indicazione degli articoli oggetto di fornitura, uno schema di contratto ed uno schema di offerta economica contenente le varie dichiarazioni di rito.

Che il modello in questione dovesse essere parimenti compilato, sottoscritto ed allegato al plico contenente l’offerta, è desumibile dalla stessa lettera di invito in cui era precisato che la partecipazione alla procedura si esplicitava “esclusivamente avvalendosi dei modelli allegati al capitolato di gara accluso alla presente lettera-invito, compilati negli appositi spazi e debitamente firmati da persona capace di impegnare la ditta…”.

Non solo, quindi, le dichiarazioni predette erano esplicitamente richieste in quanto rimesse alle ditte invitate per la loro compilazione, ma le stesse dovevano essere evidentemente rese a pena di esclusione in quanto necessarie componenti dell’offerta.

L’avvertenza che gli stampati in questione costituivano esclusivo strumento per la formulazione dell’offerta, evidenzia che l’utilizzo di mezzi alternativi o l’omissione nella compilazione di taluno di tali modelli integravano una evidente causa di esclusione.



tratto dalla sentenza numero 642 del 6 ottobre 2012 pronunciata dal Tar Abruzzo, l’Aquila

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