martedì 16 ottobre 2012

massimo ribasso_iillegittima esclusione attinente alla non aderenza al progetto tecnico

Ed invero la commissione di gara dimostra di avere travisato il tipo di gara secondo il criterio del massimo ribasso.

Poiché infatti le modalità tecniche di espletamento del servizio riportate nel capitolato erano state predisposte in maniera esaustiva nel capitolato, e poiché il concorrente che dichiarava di partecipare alla gara si impegnava contestualmente a svolgere il servizio secondo le indicazioni immodificabili fornite dall’ente appaltante, non aveva alcun senso la motivazione della esclusione attinente appunto alla non aderenza al progetto tecnico.

La valutazione del progetto tecnico è tipica del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del d.lgs. n.163/2006 che viene utilizzato quando l’ente appaltante ha bisogno di ottenere dal concorrente, non solo un ribasso economico, ma anche soluzioni tecniche ottimali rispetto ad una ipotesi progettuale di espletamento del servizio non sufficientemente dettagliata.

Ma nel caso in esame la commissione ha finito per valutare la offerta tecnica della Ricorrente senza avvedersi che il progetto tecnico era stato predisposto completamente dalla stessa stazione appaltante e senza illustrare le ragioni della ritenuta insufficienza di tale offerta tecnica, peraltro aggirando anche il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 46, co.1-bis del d.lgs. n.163/2006 le quali devono risultare chiaramente dal bando, ad esclusione di ipotesi in cui rispondano ad un particolare interesse dell'amministrazione. .


Va premesso che il capitolato di gara prevede il criterio per la aggiudicazione al prezzo più basso rispetto all’importo a base d’asta, ex articolo 82 del d.lgs. n.163/2006; si tratta di un appalto di servizi la cui progettazione è stata predisposta in forma esecutiva dalla stazione appaltante, i relativi obblighi sono stati esattamente riportati nel capitolato speciale d’appalto mentre l’esecutore del contratto non ha alcun obbligo di presentare un progetto tecnico o di miglioria tecnica, ma solo di impegnarsi a rispettare le prescrizioni del capitolato. Del resto l’art. 279 del DPR n.2007/2010 (regolamento di attuazione del codice dei contratti) prevede che negli appalti di servizi vige la regola generale che la relativa progettazione deve essere predisposta dalla stazione appaltante prima dell’avvio delle procedure di affidamento.
Si aggiunga poi che, attesa la semplicità del servizio posto in gara (gestione e manutenzione di ascensori), basato su operazioni ripetitive e standardizzate, l’ente appaltante si era limitato ad indicare in modo dettagliato, nel capitolato speciale d’appalto, gli obblighi cui sarebbe stato sottoposto il futuro affidatario.
Come esposto precedentemente, prima della scadenza del termine assegnato per la presentazione dell’offerta, uno dei destinatari della lettera di invito aveva chiesto alla stazione appaltante chiarimenti in ordine alla documentazione da inserire nella busta “C” che secondo detta lettera di invito avrebbe dovuto contenere anche “…il progetto tecnico del servizio offerto disciplinato dal Capitolato Speciale e che sarà valutato dalla Commissione ai sensi dell’art. 12 del citato documento..”.
L’Azienda, con la nota del responsabile unico del procedimento n.1480 del 16.1.2012, chiariva che si era trattato di un “refuso” di stampa e che non era richiesta la presentazione di alcun progetto tecnico da valutare. La Azienda Ospedaliera ulteriormente chiariva che: “Nella busta contenente la documentazione tecnica sarebbe stato necessario inserire tutti i dati previsti dal Capitolato Speciale ed in particolare: la presa visione degli impianti, il piano operativo della sicurezza, elencazioni di eventuali lavori straordinari deducibili dal sopralluogo e ogni altro dato tecnico utile, non alla valutazione in quanto è prevista la aggiudicazione al maggior ribasso percentuale, bensì alla qualità del servizio ed ai materiali adoperati”.
La commissione di gara, durante la seduta pubblica del 28 febbraio 2012, non prendeva in esame la offerta dell’appellante in quanto riteneva insoddisfacente la documentazione tecnica contenuta nel plico “C” che rispecchiava solo in parte il progetto tecnico non consentendo la valutazione del servizio offerto (note n.6102/2012 e 7228/2012). D’altro canto i dati tecnici mancanti non venivano esattamente indicati.

a cura di Sonia Lazzini

tratto dalla decisione  numero 5050 del 21 settembre 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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