In generale deve essere ricordato che per la giurisprudenza amministrativa costituisce un principio consolidato che un'impresa esclusa da una gara detiene comunque un interesse processualmente rilevante a conseguire l'annullamento dell'esclusione,
posto che da questo "ritrae, quantomeno, il significativo vantaggio, sufficiente a sostenere la procedibilità del ricorso, di poter chiedere, in presenza di tutti gli altri presupposti, il risarcimento del pregiudizio patrimoniale sofferto in conseguenza della determinazione giudicata illegittima" (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 13.6.2005, n. 3089).
Nel caso in esame poi la medesima società si era vista inizialmente escludere dalla gara e quindi, impugnata la esclusione, essendo venuta a conoscenza che la gara era stata aggiudicata alla società Controinteressata con il ribasso del 47,50%, aveva presentato motivi aggiunti avverso la aggiudicazione definitiva.
E’ evidente che l’interesse della società, in relazione al tenore delle censure formulate, è diretto in via prioritaria, non alla riedizione della gara, ma alla sua aggiudicazione e risiede appunto nella pretesa di vedersi aggiudicare la gara alla quale aveva partecipato e del cui esito, quanto al prezzo offerto dalla aggiudicataria, era a conoscenza, sul presupposto sottinteso quindi di avere presentato un ribasso maggiore
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