venerdì 19 ottobre 2012

L'integrale adempimento della obbligazione di garanzia estingue il credito garantito

l’adempimento da parte del fideiussore dell’obbligazione di garanzia estingue, nei confronti del creditore, l’originaria obbligazione garantita,

così che il Comune di Casciana Terme non può più pretendere, dagli aventi causa dei lottizzanti, l’adempimento degli originari obblighi di realizzazione delle opere di urbanizzazione.

L’Amministrazione comunale invece, pur avendo ottenuto l’integrale adempimento della garanzia, si è mossa su più fronti per avere l’adempimento della originaria obbligazione garantita, insistendo nei confronti della curatela fallimentare della Controinteressata s.r.l. per avere l’esecuzione completa delle opere di urbanizzazione, insinuando al passivo fallimentare il credito per il completamento delle opere di urbanizzazione (cfr. doc k del deposito comunale del 27 maggio 2011), chiedendo il medesimo pagamento ai ricorrenti quali aventi causa dei lottizzanti.

Non risulta invece che il Comune di Casciana Terme abbia fatto quanto previsto dal già citato art. 7 della convenzione del 4 febbraio 1989 e cioè a richiedere ai lottizzanti di “integrare il valore attuale della fideiussione, nel caso in cui risultasse insufficiente per effetto dell’eventuale mutato valore della moneta”. Il che porta a ribadire la conclusione che l’avvenuto – pacifico – integrale adempimento della obbligazione di garanzia estingue il credito garantito, del quale non può più essere preteso l’adempimento.

passaggio tratto dalla sentenza numero 1523 del 6 settembre 2012 pronunciata dal Tar Toscana, Firenze

Nessun commento:

Posta un commento