venerdì 19 ottobre 2012

contributi_legittima escussione della cauzione per presentazione di false referenze bancarie

sebbene l'erogazione effettiva del finanziamento dipendesse soltanto da adempimenti esecutivi, tuttavia non può escludersi il potere di indagine e di verifica ulteriore da parte dell'amministrazione, anche ad opera della banca concessionaria e la conseguente revoca del provvedimento provvisorio per la conoscenza sopravvenuta di fatti incidenti sull'affidabilità finanziaria della società, ma già esistenti al momento della concessione.


Nella fattispecie, risulta che le lettere di referenza bancarie sui soci della società qui ricorrente, ed in particolare in ordine alla consistenza finanziaria del socio Antonio Edis M_, sono risultate false.

Si legge nel provvedimento impugnato che “ in sede di riesame della documentazione relativa al progetto si è ritenuto opportuno verificare la veridicità delle dichiarazioni della San Paolo Invest e con nota del 15 settembre 2003 è stata richiesta conferma di validità; con nota del 3 ottobre 2003 la banca San Paolo oltre a disconoscerne la veridicità (carta intestata non propria, timbro non normalmente utilizzato, firma non dei propri procuratori) ha segnalato che Antonio Edis M_ è titolare di un conto corrente che all'epoca della lettera di referenze presentava giacenze di ammontare assai lontano dai mezzi finanziari adeguati a sostenere insieme delle iniziative”. Peraltro, la ricorrente non fornisce alcuna prova in ordine alla veridicità della predetta dichiarazione, né sull'affidabilità finanziaria del socio, nè giustifica l'assenza di adeguati mezzi finanziari. Inoltre, risulta essere stata violata la normativa di riferimento nella parte in cui prevede che il mancato rispetto del termine ultimo per la dimostrazione dello stato di avanzamento dei lavori comporta la revoca delle agevolazioni concesse. Infatti, la banca concessionaria, in esito al monitoraggio effettuato nel corso del 2003 sull'avanzamento della realizzazione del programma di investimenti ed in seguito alla richiesta di proroga avanzata dalla società con lettera dell'8 aprile 2004, con nota del 13 maggio 2004 esprimeva parere negativo per la totale assenza di alcuna minima realizzazione dell'investimento agevolato, come invece previsto dal DM 112753 del 12 febbraio 2002, ai sensi della L. 488//1992

passaggio tratto dalla sentenza numero 742 dell’ 11 ottobre 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Latina

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