la Corte di giustizia CE ha in più occasioni affermato che gli artt. 23, n. 1, 32 e 36, n. 1, della direttiva 92/50 (che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi) ostano a che, nell'ambito di una procedura di aggiudicazione, l'amministrazione aggiudicatrice tenga conto dell'esperienza degli offerenti e del loro personale come "criteri di aggiudicazione" (cfr. C.G.C.E., VI, 19.6.2003, in causa C-315/01; id., I, 24.1.2008, in causa C-532/06, punti da 25 a 32).
Quindi, nei casi, come quello di specie, di aggiudicazione secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio relativo all’offerta tecnica deve essere attribuito solo in funzione della valutazione dell'offerta concernente in termini concreti gli elementi messi a disposizione per l'espletamento del servizio nei confronti della stazione appaltante, con esclusione di qualsiasi considerazione estesa alle qualità generali dei partecipanti.
Ciò sia per la necessità di adeguare i criteri al mero oggetto di gara e quindi di contratto (come desumibile dall'interpretazione conforme a ragionevolezza dell'art. 83 del d. lgs. n. 163/2006, laddove precisa che i criteri di valutazione dell'offerta debbano essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto), sia in quanto, diversamente, si avrebbe una predeterminazione degli esiti di gara in favore delle imprese di più rilevanti dimensioni, in violazione di principi basilari e fondamentali come la tutela della par condicio e la tutela della concorrenza.
La giurisprudenza formatasi in materia ha ritenuto peraltro che è legittimo prevedere l'attribuzione di punteggi alle esperienze pregresse ai fini della valutazione dell'offerta, soltanto se gli aspetti dell'attività dell'impresa possano illuminare la qualità dell'offerta (Consiglio Stato, sez. V, 16 febbraio 2009, n. 837) ovvero se tale criterio non abbia influenza decisiva sull'affidamento dell'appalto.
a cura di Sonia Lazzini
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