venerdì 26 ottobre 2012

l’appellante, è carente della “legitimatio ad causam”

l’azione di annullamento davanti al giudice amministrativo è soggetta – sulla falsariga del processo civile – a tre condizioni fondamentali:

il c.d. titolo o possibilità giuridica dell’azione (cioè la posizione giuridica configurabile in astratto da una norma come di interesse legittimo, ovvero come altri dice la legittimazione a ricorrere discende dalla speciale posizione qualificata del soggetto che lo distingue dal “quisque de populo” rispetto all’esercizio del potere amministrativo); l’interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.); e la “legitimatio ad causam” (o legittimazione attiva/passiva, discendente dall’affermazione di colui che agisce/resiste in giudizio di essere titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo).

Nel caso di specie, l’appellante, è carente della “legitimatio ad causam”: essa, infatti, non è mai stata assegnataria del lotto di terre-no in questione, derivando la sua posizione giuridica dal contratto preliminare di vendita del 29 dicembre 1992 con cui la società ALFA s.rl. si era impegnata ad alienare in suo favore il lotto stesso.
In virtù di tale posizione giuridica, l’appellante avrebbe avuto titolo a intervenire nel giudizio instaurato dalla ALFA, ma non a ricorrere in via autonoma avverso le summenzionate deliberazioni commissariali
a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione  numero 727 del 7 settembre   2012 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

Nessun commento:

Posta un commento