martedì 23 ottobre 2012

il fatturato globale non puo' essere assunto quale elemento di valutazione dell'offerta

la scelta tecnico discrezionale di prevedere tra i criteri di valutazione tecnica delle offerte, anche elementi attinenti a requisiti soggettivi di partecipazione, appare manifestamente irragionevole

 atteso che non sono consentiti "criteri di aggiudicazione" che non siano diretti a identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa, ma essenzialmente collegati alla valutazione dell'idoneità degli offerenti ad eseguire l'appalto di cui trattasi


Tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono stati inclusi elementi - il fatturato globale dell’impresa, il fatturato specifico relativo a servizi di assistenza domiciliare, l’anzianità di servizio e la formazione del personale, il numero dei dipendenti – che, se pur non attinenti alla proposta progettuale da valutare, sono stati riconosciuti dal T.A.R. (pur essendo vietata la commistione tra requisiti di prequalificazione ed elementi di valutazione delle offerte) se non preponderanti, idonei ad influire sulla affidabilità e validità della offerta, come nel caso dell’esperienza maturata dal concorrente, essendo indici della qualità della prestazione e della affidabilità della impresa al fine di garantire la efficienza del servizio. Secondo detto Giudice, poiché al requisito del fatturato globale dell’impresa sono stati attribuiti due punti (su sessanta attribuiti alla offerta tecnica) e un punteggio direttamente proporzionale agli altri concorrenti sulla base dalla formula prevista dalla legge di gara, la previsione è stata ritenuta rispettosa del principio di proporzionalità e quindi legittima.

Ma quello del fatturato globale dell’impresa nel pregresso è, ad avviso della Sezione, un elemento che attiene meramente all'affidabilità dell'offerente attinente propriamente alla fase di qualificazione.
Esso dunque, essendo del tutto estraneo alle caratteristiche ed all'oggetto dell'offerta e del contratto concretamente dedotti in gara (servizio di assistenza domiciliare e prestazioni relative a trasporti sociali), non poteva essere assunto quale legittimo criterio di valutazione della offerta tecnica.
a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione  numero 5293 del 17 ottobre   2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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