la mancata dichiarazione circa il possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali non poteva comportare l' esclusione , ma - tutt'al più - la richiesta di integrazioni di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 163/2006
In nessun punto di dette Sezioni era previsto che dovesse essere presentata la dichiarazione circa il possesso della iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali.
In generale, le clausole di esclusione previste dalla “lex specialis” sono da ritenere di stretta interpretazione, essendo preclusa ogni loro estensione analogica (dovendosi dare la prevalenza alla diversa esigenza che postula la più ampia partecipazione alle stesse), specie quando involga profili privi di effettiva sostanza.
In caso di contrasti interni agli atti generali di gara pubblica questi ultimi presentano una gerarchia differenziata preordinata a dirimere i contrasti stessi, in un contesto di evidenza pubblica caratterizzato, anche nella predisposizione della “lex specialis”, da una sviluppata procedimentalizzazione, che vede in linea di massima prevalere il bando (Consiglio Stato, sez. V, 23 giugno 2010, n. 3963).
Poiché le prescrizioni del bando nel caso che occupa era stabilito che prevalessero su quanto indicato nel capitolato speciale di appalto, nessuna operazione interpretativa di tipo estensivo o analogico delle disposizioni contenute nel bando stesso poteva consentire l'allargamento delle ipotesi di esclusione e del relativo obbligo dichiarativo. Esse non potevano, quindi, che essere oggetto di stretta interpretazione, dovendosi dare prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute e restando preclusa ogni lettura estensiva che contrasterebbe con i principi di affidamento dei partecipanti, di trasparenza della procedura e di massima partecipazione.
a cura di Sonia Lazzini
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