alla condotta tenuta dalla stazione appaltante non può muoversi alcun rimprovero in termini di colpa, in quanto l’esecuzione della sentenza del T.A.R. fu un atto dovuto
Anche secondo i rigorosi canoni del modello di “responsabilità senza colpa”, siccome delineato dalla giurisprudenza sopranazionale richiamata nella sentenza impugnata, la condanna di una stazione appaltante al risarcimento del danno può essere pronunciata soltanto se sussista ab origine la violazione della disciplina sull’affidamento dei contratti pubblici, ascrivibile – sia pure a titolo oggettivo – all’amministrazione aggiudicatrice.
Qualora invece una violazione non sussista o, a dirittura, come nel caso di specie, sia stata accertata giudizialmente, sia pure in secondo grado, la piena legittimità della gara svolta, allora - venendo a mancare uno dei presupposti della fattispecie aquiliana (id est l’antigiuridicità della condotta posta in essere dall’amministrazione) - nemmeno può riconoscersi un danno ingiusto ristorabile, a meno che non si dimostri che:
a) la sentenza con la quale sia stata accertata la legittimità del comportamento dell’amministrazione sia, a sua volta, (platealmente) contraria al diritto degli appalti dell’Unione europea;
b) nonostante la legittimità della condotta amministrativa posta in essere dalla stazione appaltante, comunque quest’ultima – per negligenza – non abbia fatto tutto quanto sarebbe stato in suo potere per difendere, anche in sede giurisdizionale, i suoi atti di gara.
la scelta del comune di Catania di far espletare la fornitura dalla Sinterplast s.p.a., non fu affatto libera, ma fu invece imposta dalla forza esecutiva della sentenza dello stesso T.A.R. per la Sicilia, sezione di Catania, n. 3777/2004 (poi riformata da questo Consiglio), che - erroneamente - ribaltò l’esito amministrativo della procedura di gara risoltosi originariamente a favore della Controinteressata. Insomma, posta di fronte all’obbligo di dare esecuzione ai pronunciati esecutivi del giu-dice, l’amministrazione comunale etnea non avrebbe potuto comportarsi diversamente (salvo esporsi alla responsabilità civile per mancata esecuzione della sentenza del T.A.R. che avrebbe potuto far valere nei suoi confronti la Sinterplast s.p.a.) e, soprattutto, la sua condotta – quand’anche risultata ex post illegittima – era necessaria e conformata a tale dovere, ovverosia “giustificata”
Alla stregua di tutto quanto sopra osservato e precisato, ritiene conclusivamente il Collegio che, attesa la condotta tenuta, al comune di Catania non possa muoversi alcun rimprovero in termini di colpa, che l’esecuzione della sentenza del T.A.R. fosse un atto dovuto e che, dunque, il danno subito dalla Controinteressata non possa essere riparato dall’amministrazione comunale
a cura di Sonia Lazzini
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