venerdì 26 ottobre 2012

illegittima esclusione in presenza di un timbro con dati rappresentante impresa e sua sigla

la domanda di partecipazione dell’impresa Delta deve ritenersi formalmente valida, giacché la sottoscrizione dell’istanza sussiste ed è rinvenibile nella prima pagina del modulo in parola.

Invero, in detta prima pagina sono contenute tutte le dichiarazioni che l’impresa Delta, quale partecipante non in forma associata, avrebbe dovuto rendere a norma di bando. In più, in calce a tali dichiarazioni, è stato apposto il timbro dell’impresa (con l’indicazione del nominativo del titolare e dell’indirizzo) e sul timbro una firma, sia pure non per esteso.
         L’illeggibilità di tale segno grafico è tuttavia superata dalla presenza, come riferito, di un timbro tondo, a caratteri a stampa, dal quale è agevole inferire che la sottoscrizione in questione si riferisce ed è riconducibile al rappresentante della medesima impresa Delta.
        
Non è rilevante, per contro, la circostanza della mancata apposizione della firma in discorso nello spazio a ciò appositamente dedicato nella seconda pagina del modulo, atteso che l’osservanza, in parte qua, della struttura grafica del modello prestampato non determina alcuna patologia, stante la valida sottoscrizione nella prima pagina. Viepiù le dichiarazioni che, per effetto dell’erronea collocazione della firma, risulterebbero omesse sono relative alla natura e alla composizione dell’associazione, ma si è precisato che l’impresa Delta ha partecipato alla procedura come impresa singola e non in associazione con altre concorrenti, con la conseguenza dell’assoluta irrilevanza, sul piano effettuale, della mancata dichiarazione di quanto indicato sul modulo prestampato in fine alla pag. 1 e nella pag. 2 (prima dello spazio in cui l’impresa Delta avrebbe dovuto apporre la firma), riquadri che l’impresa Delta comunque non avrebbe dovuto compilare (e a tacere dell’esistenza, anche nella seconda pagina del modulo, di un timbro di unione e di una sigla).
         L’unica conseguenza dell’errore nel quale è incorsa l’impresa Delta è che la sottoscrizione risulta ora apposta prima della data dell’istanza di partecipazione, ma anche tale circostanza è irrilevante, posto che la certezza della data dell’avvenuta presentazione dell’istan-za non discende dalla collocazione topografica della stessa (ossia se prima o dopo la sottoscrizione) e, comunque, nella fattispecie il profilo - facilmente ricostruibile aliunde e in altro modo - non è controverso.
a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione  numero 659 del 18 luglio   2012 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

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