martedì 16 ottobre 2012

la revoca non è legittima se favorisce alcuni concorrenti a scapito di altri

il Comune è incorso in un eccesso di potere per sviamento.
In generale, come è noto, la P.A. può sempre procedere alla revoca di procedure di gara da essa bandite, ma questo è legittimo solo in presenza di certi presupposti:
- in primo luogo, vi deve essere un interesse pubblico comprovato (di solito si tratta di problemi legati alla mancanza di copertura finanziaria oppure alla modifica della situazione che giustificava l’affidamento dell’appalto);
- tale interesse pubblico deve essere motivatamente ritenuto prevalente rispetto agli interessi dei concorrenti alla prosecuzione della gara o alla stipula ed all’esecuzione del contratto.
Ma in ogni caso, la revoca non è legittima quando - in assenza di specifiche ragioni - essa costituisce lo strumento per neutralizzare iniziative giurisdizionali poste in essere da o uno o più dei concorrenti e favorire in qualche modo altri concorrenti (e in specie l’aggiudicatario).

Con riguardo al caso in esame, va osservato che:
- non è stata dimostrata l’esistenza di un interesse pubblico che giustifichi adeguatamente il provvedimento di autotutela;
- l’invocata esigenza di modificare il bando in modo da consentire una più ampia partecipazione da un lato non può integrare di per sé un interesse pubblico prevalente (anche perché il Comune non ha nemmeno accennato, ad esempio, alla maggiore convenienza economica che potrebbe derivare dalla ripetizione della procedura), dall’altro lato si rivela un presupposto falso. In effetti, considerato che la lex specialis ammetteva alla gara “…1) soggetti d’impresa; b) associazioni riconosciute; c) enti pubblici e di diritto pubblico…” (art. 2 del bando), se ne deve inferire che avrebbe potuto partecipare alla procedura un numero pressoché infinito di soggetti.
Il fatto che poi i concorrenti sono stati solo tre non è quindi dipeso dalla presenza nel bando di clausole di sbarramento illegittime o sproporzionate, ma da semplici considerazioni legate alle strategie imprenditoriali o associative dei soggetti potenzialmente interessati.
E’ quindi evidente che la modifica del bando ha quale unica finalità quella di rimettere in gioco l’associazione “Noi della Controinteressata” e consentirle di partecipare legittimamente alla nuova gara.
Ma questo, anche a voler comprendere le ragioni “politiche” della decisione del Comune, dà per l’appunto luogo ad un eccesso di potere per sviamento.

a cura di Sonia Lazzini

tratto dalla sentenza numero 630 del 12 ottobre 2012 pronunciata dal Tar Marche, Ancona

Nessun commento:

Posta un commento