martedì 16 ottobre 2012

danno da ritardo_ ingiusto ex art.2043 c.c. lesione interesse meritevole tutela

E’ noto che per costante giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi, il risarcimento del danno da ritardo è condizionato alla sussistenza di tre specifici presupposti: fattore tempo individuato dall’art.art.2 bis della legge n.241/90 come bene della vita, ingiustizia del danno da valutarsi secondo le coordinate del danno aquiliano di cui all’art.2043 c.c. e spettanza del bene.

Nel caso di specie la delibera di ammissione al contributo è stata adottata trascorso un anno dalla domanda a fronte di un quadro normativo di riferimento che al più rinvia al ristretto termine generale di conclusione dei procedimenti di cui alla legge n.241/90, ove non si ritenga applicabile alla fattispecie in esame l’art.5, comma 5, d.lgs. n.123/98 (che contempla un termine di sei mesi per la conclusione delle attività istruttorie e per la decisione finale con generale riferimento agli interventi di sostegno pubblico alle imprese). Non viene in soccorso la norma opposta da Invitalia (l’art.3 del D.M. 28.5.2001 n.295), che più specificamente contiene il regolamento recante i criteri e le modalità di concessione degli incentivi a favore dell’autoimpiego, giacchè non reca alcuna previsione di termini per la conclusione dei procedimenti.

Né può essere posta in discussione la spettanza del bene, avendo la stessa Amministrazione intimata ammesso la ricorrente al contributo, sia pure tardivamente (giusta nota prot. n.46442 SPO-DEL in data 26.11.2007), salvo poi a disporne la revoca per essere stato l’intervento avviato –e alcune delle relative spese contratte- prima della deliberazione di definitiva ammissione alle agevolazioni.
Veniamo infine al danno ingiusto. E’ stato di recente ribadito dalla quarta Sezione del Consiglio di Stato che il danno ingiusto ex art.2043 c.c. consiste nella lesione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, che fonda la sussistenza di una posizione soggettiva; che più precisamente deve trattarsi di un danno che presupponga la titolarità di un interesse apprezzabile, differenziato, giuridicamente rilevante e meritevole di tutela e che inerisca al contenuto stesso della posizione sostanziale; che deve essere infine ricollegabile, con nesso di causalità immediato e diretto, al provvedimento impugnato e, nel caso in cui la posizione di interesse legittimo appartenga alla species del cd. interesse pretensivo, deve concernere –per quel che qui rileva- la ritardata emanazione di un provvedimento amministrativo richiesto (cfr. sentenza della quarta Sezione n.2974 del 22.5.2012).
Nel caso di specie il danno subito dall’avv. Ricorrente si correla ad un interesse ritenuto apprezzabile dall’ordinamento (non solo quello alla tempestiva emissione del provvedimento amministrativo) ed è l’effetto diretto del ritardo con cui l’Amministrazione ha emesso il provvedimento richiesto in relazione ad un bene della vita che –si ribadisce- è risultato spettare alla istante; ritardo che ha indotto l’interessata ad anticipare la realizzazione dell’intervento per l’impossibilità di procrastinare ulteriormente l’avvio dell’attività professionale cui la richiesta di contributo si riferiva.
5.-Il gravame deve, pertanto, essere parzialmente accolto e per l’effetto riconosciuta alla ricorrente a titolo risarcitorio una somma pari all’importo delle spese sostenute per l’avvio della propria attività nei limiti del contributo che le era stato originariamente concesso (€.5.306,01 quale contributo in conto capitale a fondo perduto e €. 5.164,57 quale contributo in conto gestione, pure a fondo perduto), oltre rivalutazione fino alla data della presente decisione e interessi fino al soddisfo.
Diversamente, non può essere accolta la richiesta dei danni non patrimoniali poiché non supportata da prova sufficiente.
Infine il Collegio, rilevato che la ricorrente risulta provvisoriamente ammessa al gratuito patrocinio in virtù di provvedimento n.247/2009 dell’apposita Commissione istituita presso questo Tar, esaminati gli atti l’ammette in via definitiva condividendo le motivazione addotte e, vista in particolare l’istanza dalla stessa prodotta in data 17.11.2011, dispone la liquidazione in suo favore, nella qualità di difensore, nei sensi indicati in motivazione.

a cura di Sonia Lazzini

tratto dalla sentenza numero 1766 del 12 ottobre 2012 pronunciata dal Tar Puglia, Bari

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