LEGITTIMA ESCLUSIONE <<in quanto il concorrente non produce polizza fideiussoria nelle forme previste dal bando di gara, ovvero i contraenti non coincidono con i soggetti costituendi l’A.T.I.>>
nel caso di A.T.I. costituenda, la garanzia deve essere intestata a tutte le associate, che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, perché diversamente verrebbe a configurarsi una carenza di garanzia per la stazione appaltante, quante volte l'inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata, ma dalle mandanti; la fideiussione deve dunque richiamare la natura collettiva della partecipazione e deve garantire non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara (Cons. Stato Ad. Plen. 8/2005; Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 2011 n. 5841; T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 14 settembre 2007, n. 1418 e 5 ottobre 2006, n. 1618).
RILEVATO che nel caso di specie, invece, la fideiussione è stata rilasciata solo in favore della RICORRENTE di Ricorrente P., della Ricorrente 2 s.r.l., della Ricorrente 4, non anche dell’altra impresa Ricorrente 3 industriali,a nulla valendo la successiva documentazione integrativa presentata solo successivamente alla presentazione dell’offerta, poiché nel caso di specie non si tratterebbe di sanare mere irregolarità formali ma di aggiungere all’intestazione della polizza allegata all’offerta anche la quarta associata e l’accettazione di tale documento ove presentato rappresenterebbe una chiara violazione della par condicio (cfr da ultimo T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 11 febbraio 2011 , n. 449)
a cura di Sonia Lazzini
passaggio tratto dalla sentenza numero 70 del 13 gennaio 2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania
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