martedì 16 ottobre 2012

Disegno di legge Semplificazioni_Consiglio dei Ministri numero 50 del 16 ottobre 2012_obbligo di richiedere d’ufficio il durc

Disegno di legge Semplificazioni_Consiglio dei Ministri numero 50  del 16 ottobre 2012_obbligo di richiedere d’ufficio il durc

Art. 7
(Semplificazioni in materia di DURC)
1. All’articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, le parole: “di cui all’articolo 1, comma 1175, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296” sono soppresse.
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 38, comma 3, le parole da “resta fermo” a “successive modifiche e integrazioni.”
sono sostituite dalle seguenti “resta fermo per le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori
l’obbligo di acquisire d’ufficio il documento unico di regolaritŕ contributiva di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.”;
b) all’articolo 118, comma 6, l’ultimo periodo č sostituito dal seguente: “Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolaritŕ contributiva in corso di validitŕ relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori.”

Testo attuale

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora art. 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008) e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori l’obbligo di acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002


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