lunedì 17 settembre 2012

per il danno da ritardo, è competente il giudice amministrativo

il danno da ritardo che si pretende derivante dalla tardiva emanazione di un provvedimento favorevole attiene alla lesione di interessi legittimi pretensivi

stante l’ontologica natura della posizione soggettiva fatta valere a fronte del mancato esercizio nei termini di legge di un potere autoritativo; sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo sulla relativa richiesta di accertamento (cfr. Cons. St., sez. VI, 24 novembre 2011 n. 6210 e sez. IV, 4 maggio 2011 n. 2675)

è invece fondata la parte dell’appello, sviluppata nel terzo motivo, concernente la reiezione o, meglio, la declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione della domanda risarcitoria avanzata nei confronti della Regione Veneto per il ritardo nella trasmissione dell’anzidetta comunicazione formale, in quanto riguardante “l’eventuale illegittimità di un ‘comportamento’ dell’Amministrazione
In conclusione, l’appello va in parte respinto ed in parte accolto, con conseguente parziale annullamento della sentenza appellata e rinvio della causa ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm. al primo giudice affinché decida sulla predetta domanda risarcitoria e provveda in parte qua alla regolazione delle relative spese

decisione numero 4715 del 5 settembre 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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