si ha concessione quando l'operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza per mezzo della riscossione di un qualscontrointeressatai tipo di canone o tariffa,
mentre si ha appalto quando l'onere del servizio stesso viene a gravare sostanzialmente sull'Amministrazione
nelle concessioni sono
inapplicabili le previsioni di cui agli articoli 56 e 57 del medesimo ‘codice’, alle quali non può essere riconosciuta valenza di principio in relazione all’applicazione dei canoni di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità
l’affidamento in questione è qualificabile come concessione di servizi la quale – come è noto – viene definita come “un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all’articolo 30” (art. 3, comma 12, d.lgs. n. 163 del 2006).
Ai fini della qualificazione in parola risultano dirimenti da un lato la circostanza per cui il rischio della gestione del servizio all’origine dei fatti di causa resta interamente in capo al soggetto affidatario, il quale – oltretutto – è anche tenuto a corrispondere un importo pecuniario piuttosto cospicuo in favore dell’Amministrazione, e dall’altro lato la circostanza che il servizio viene erogato non in favore della Università, ma della collettività di utenti universitari (studenti, docenti, personale).
tratto dalla decisione numero 4682 del 4 settembre 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato
Si è precisato, al riguardo, che quando l'operatore privato si assume i rischi della gestione del servizio, rifacendosi sostanzialmente sull'utente mediante la riscossione di un qualscontrointeressatai tipo di canone, tariffa o diritto, allora si ha concessione, ragione per cui può affermarsi che è la modalità della remunerazione il tratto distintivo della concessione dall'appalto di servizi. Pertanto, si avrà concessione quando l'operatore si assuma in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza, mentre si avrà appalto quando l'onere del servizio stesso venga a gravare sostanzialmente sull'amministrazione (Cons. St., sez. V, 6 giugno 2011, n. 3377).
Conseguentemente, l’appello in questione è meritevole di accoglimento laddove afferma che l’affidamento all’origine dei fatti di causa è configurabile come concessione di servizi, sì da rendere applicabili le previsioni di cui all’articolo 30 del ‘codice dei contratti’ e, correlativamente, da rendere inapplicabili le previsioni di cui agli articoli 56 e 57 del medesimo ‘codice’, alle quali non può essere riconosciuta valenza di principio in relazione all’applicazione dei canoni di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità
decisione numero 4682 del 4 settembre 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato
Nessun commento:
Posta un commento