venerdì 21 settembre 2012

omessa tempestiva proposizione ricorso può ridurre quota di risarcimento,ex art 1227 cc

non aver proposto ricorso contro l’atto presunto illegittimo non preclude alla richiesta risarcimento del danno ma al suo eventuale riconoscimento quale <<ingiusto>>

ma questo comportamento omissivo può essere valutato, alla stregua dell’articolo 1227 cc, quale << concorso del fatto colposo del creditore>> e determinare quindi un minor riconoscimento del risarcimento del danno patito


Ed invero, è noto che nel regime previgente al nuovo Codice del Processo amministrativo, approvato con d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 (di seguito, per brevità: CPA), la giurisprudenza, sia della Corte di Cassazione, sia di questo Consiglio di Stato, non fosse univoca sulla questione dell’esistenza od inesistenza di una pregiudiziale amministrativa ai fini dell’azionabilità del diritto al risarcimento del danno ingiusto derivante da lesione di interesse legittimo.

E’ noto, altresì, che l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con propria decisione n. 3 del 23 marzo 2011, ha chiarito che, sebbene la disciplina del nuovo CPA regolante il rapporto tra le due azioni di annullamento e di risarcimento (art. 30) non sia direttamente applicabile alle fattispecie risalenti ad epoca anteriore al 16 settembre 2010, data di entrata in vigore di detto Codice, i principi evincibili dalla relativa normativa codicistica (specialmente con riferimento all'assenza di una stretta pregiudiziale processuale e all'operatività di una connessione, semmai, sostanziale tra rimedio impugnatorio e azione risarcitoria), nondimeno devono essere considerati utili anche ai fini della soluzione delle vicende precedenti all'avvento del codice, in particolare il principio generale ricavabile dall’art 1227 del codice civile sul concorso del fatto colposo del creditore, ognora applicabile.

Ha, infatti, puntualizzato detta decisione dell’organo della nomofilachia nella giurisdizione amministrativa che dagli artt. 30 e seguenti del CPA emerge che il Legislatore non ha condiviso, né la tesi della pregiudizialità amministrativa, né peraltro, al contrario, quella della totale autonomia dei due rimedi, impugnatorio e risarcitorio, bensì ha optato per una soluzione intermedia, che valuta l'omessa tempestiva proposizione del ricorso per l'annullamento del provvedimento lesivo non come fatto preclusivo dell'istanza risarcitoria, ma solo come condotta che, nell'ambito di una valutazione complessiva del comportamento delle parti in causa, può autorizzare il giudice ad escludere il risarcimento, ovvero a ridurne l'importo, nel caso in cui accerti che la tempestiva proposizione del ricorso per l'annullamento dell'atto lesivo avrebbe evitato o limitato i danni da quest'ultimo derivanti.

a cura di Sonia Lazzini
passaggio tratto dalla decisione numero 4309 del 30 luglio  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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