venerdì 21 settembre 2012

con maggior diligenza da parte del ricorrente si sarebbero potuti evitare i danni

difettano, nel caso in esame, gli elementi costituivi di una corretta domanda risarcitoria - cioè l’ingiustizia del danno asseritamente patito, il nesso di causalità ed una colpa grave ascrivibile esclusivamente al Comune


traendo conforto dall’insegnamento dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, ritiene il Collegio che, in applicazione dei principi civilistici in tema di causalità giuridica e del principio di autoresponsabilità, una condotta omissiva di ogni effettiva tutela delle proprie ragioni nelle competenti sedi giurisdizionali, quale quella tenuta dai sigg. De Ricorrente, sia contraria al principio di buona fede e denoti la violazione di quel parametro di diligenza che il danneggiato è tenuto a rispettare per non concorrere in maniera determinante con il proprio comportamento, come può ritenersi sia avvenuto nella specie, alla produzione di danni che, diversamente, si sarebbero potuti evitare.

Consegue, alla stregua delle osservazioni sin qui svolte, che difettano, nel caso in esame, gli elementi costituivi di una corretta domanda risarcitoria - cioè l’ingiustizia del danno asseritamente patito, il nesso di causalità ed una colpa grave ascrivibile esclusivamente al Comune - tenuto conto, non soltanto di tutte le considerazioni svolte nei capi di motivazione che precedono, ma anche dei seguenti ulteriori elementi:
- che i sigg. De Ricorrente, secondo quanto dichiarato dalla difesa comunale senza smentita da parte avversa, hanno presentato gli elaborati tecnici e lo schema di convenzione adeguati alle prescrizioni della Regione Puglia soltanto in data 23 luglio 1997 e, dunque, hanno adempiuto al loro onere a distanza di ben 14 anni dal nulla-osta regionale di cui alla delibera n° 1930 del 1983;
- che, viceversa, la delibera di definitiva approvazione del progetto di lottizzazione è prontamente intervenuta, essendo stata assunta soltanto due mesi dopo con atto n. 64 del 29 settembre 1997;
- che gli stessi interessati, anche dopo la sottoscrizione il 26 gennaio 1999 della convenzione di lottizzazione, hanno sostanzialmente dimostrato (ulteriore) negligenza non richiedendo le concessioni edilizie, né tanto meno ottemperando agli obblighi assunti mediante la convenzione stessa, come pure è stato affermato in giudizio dal Comune senza alcuna smentita da parte avversa;
- che, peraltro, i sigg. Di Ricorrente, pur potendo, non si sono avvalsi neppure della facoltà prevista dal Piano Quadro del Comune di Troia (approvato con atto regionale n. 2471 del 24 ottobre 1977), cioè di apposito strumento atipico, applicativo del PRG, che consentiva (come hanno fatto altri proprietari di aree della stessa zona urbanistica C) indicati dalla difesa comunale, anche qui senza smentita di controparte) il rilascio di apposite licenze edilizie per nuove edificazioni, salvo il necessario adempimento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.


a cura di Sonia Lazzini
passaggio tratto dalla decisione numero 4309 del 30 luglio  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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