martedì 4 settembre 2012

l'impresa non può, con raggiri, sottostrarsi alla verifica dei requisiti_legittima l'escussione della provvisoria

Trascorsi 180 giorni, la ricorrente_peraltro aggiudicataria_ pretende di ritare l’offerta mentre la Stazione appaltante, non avuto riscontro a norma dell’art 48, richiede, legittimamente,  l’escussione della provvisoria

È pacifico in causa che il termine di validità dell’offerta, ai sensi dell’art. 11 comma 6 del d.lgs. n. 163 del 2006 e della normativa di gara, risulta scaduto alla data del 18.1.2012 ed è altrettanto pacifico che l’aggiudicazione provvisoria a favore della ricorrente è stata assunta dalla stazione appaltante in data 30.1.2012, che la comprova del possesso dei requisiti ex art. 48 d.lgs. n. 163 del 2006 è stata avanzata in data 13.2.2012 e che il recesso della ricorrente dalla gara è avvenuto in data 20.2.2012.
La scansione degli atti evidenzia che il recesso della ricorrente dalla gara è avvenuto dopo che la stessa era stata dichiarata aggiudicataria provvisoria, assumendo quindi la veste giuridica che legittima la stazione appaltante a procedere alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara ai sensi dell’art. 48 cit.

La circostanza che alla data del recesso fosse scaduto il termine di obbligatoria vincolatività dell’offerta, se rende legittimo il recesso, non libera tuttavia la ricorrente dall’obbligo di comprovare di avere legittimamente partecipato alla selezione concorsuale sino a divenire aggiudicataria provvisoria della stessa, imponendole di provvedere ai relativi incombenti pur se non intenda procedere alla stipula del contratto.

Ciò si impone a garanzia del rispetto delle regole di partecipazione alle pubbliche gare onde evitare l’elusione dei controlli posti a salvaguardia della effettiva sussistenza dei requisiti di partecipazione alle selezioni ed anche in considerazione della non eccessiva pesantezza degli incombenti che l’impresa è chiamata ad adempiere in ottemperanza alle prescrizioni normative richiamate e al fine di evitare che le imprese possano porre in essere strategie che appaiono come espedienti per sottrarsi alle verifiche.
Tratto dalla sentenza 1170 del 14 giugno 2012 pronunciata dal Tar Toscana, Firenze

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