domenica 2 settembre 2012

la fattispecie di responsabilità della p.a. verso terzi per condotta di propri dipendenti è disciplinata dall'art. 2043 (responsabilità soggettiva diretta) c.c. e non dall'art. 2049 c.c. (responsabilità obbiettiva indiretta)


Cass. civ. Sez. III, 11 agosto 2000, n. 10719

La Corte - premesso che la sentenza impugnata non ha affatto negato che i lavori non fossero stati dati in appalto dal Comune avendo essa, al contrario ritenuto irrilevante la circostanza ( pur evocando al riguardo, per evidente errore materiale la qualifica di appaltatore invece che quella di committente: pag. 8 ) osserva che la responsabilità del Comune è stata esplicitamente e legittimamente affermata ai sensi dell'art. 2043 c.c., e peraltro sotto il duplice profilo della inosservanza dell'obbligo di diligenza nascente dal verbale di collaudo e della veste del P_ di dipendente comunale: come infatti, questa C.S. ha affermato ( tra le altre con sentenza 17.12.1997 n. 9260 ), per effetto del rapporto di immedesimazione organica ricorre la responsabilità ex art. 2043 c.c. della p.a. per un fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente in caso di comportamenti colposi o dolosi di costui, causalmente collegati all'evento e riferibili all'amministrazione.

Il ricorrente - il quale, pertanto erroneamente, per il secondo profilo richiama invece l'art. 2049 c.c. allega che l'ing. P_ diresse i lavori in questione su incarico della Regione e, dunque in una veste diversa da quella di dipendente comunale.
La Corte - richiamata la responsabilità del direttore dei lavori (supra sub 3) e rilevato che impropriamente la sentenza impugnata si riferisce, sotto il profilo della responsabilità, anche alla concorrente qualifica di progettista, che a tali effetti non viene invece in considerazione – osserva che accertare se il P_ avesse agito, nello svolgimento dell'incarico di direttore dei lavori in una veste diversa da quella di dipendente comunale, è questione nuova, perché dall'atto di appello non risulta sottoposta alla Corte territoriale e pertanto inammissibile: inammissibilità che comporta l'assorbimento della censure elevate relativamente alla diversa responsabilità scaturente dal collaudo essendo il profilo esaminato di per sé sufficiente a sorreggere la decisione.


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Molto chiaramente la Cassazione ha più volte chiarito  che la fattispecie di responsabilità della p.a. verso terzi per condotta di propri dipendenti è disciplinata dall'art. 2043 (responsabilità soggettiva diretta) c.c. e non dall'art. 2049 c.c. (responsabilità obbiettiva indiretta), in quanto “lo Stato e gli altri enti pubblici non possono agire che a mezzo dei propri organi, il cui operato non è di soggetti distinti, ma degli enti stessi in cui essi s'immedesimano: ed è in virtù di tale rapporto organico che la responsabilità derivante dalla loro attività risale appunto alle persone giuridiche pubbliche delle quali sono espressione. La pubblica amministrazione risponde quindi immediatamente e direttamente (e non indirettamente, per rapporto institorio) per i fatti illeciti dei suoi funzionari e dipendenti - secondo un'accezione onnicomprensiva - quali che siano le mansioni espletate (di concetto o d'ordine, intellettuali o materiali). L'art. 28 della Costituzione, invero, non ha inteso immutare la natura della responsabilità diretta dell'amministrazione e sanzionare il principio della responsabilità indiretta, non riferibile istituzionalmente alla p.a., ma ha solo voluto sancire accanto ad essa quella propria degli autori dei fatti lesivi delle situazioni giuridiche altrui. Perché ricorra tale responsabilità della p.a. non basta, ovviamente, il semplice comportamento lesivo del dipendente; deve sussistere, infatti, oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso, la riferibilità all'amministrazione del comportamento stesso” (così testualmente Cass.civile, sez. III, 12 agosto 2000, n. 10803


PERTANTO ESSENDO LA RESPONSABILITA' DELLA PA DIRETTA, LE POLIZZE NON DEVONO AVERE LA CLAUSOLA PER LA COPERTURA DELLE PERSONE DELLE QUALI L'ASSICURATO DEVE RISPONDERE

MENTRE TALE CLAUSOLA SERVIRA' PER GLI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO A CUI NON SI APPLICA L'ARTICOLO 28 DELLA COSTITUZIONE MA L'ARTICOLO 2049 CC
a cura di Sonia Lazzini

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