venerdì 21 settembre 2012

esercizio illegittimo potere amministrativo causa danno ingiusto, suscettibile risarcimento

appare agevolmente evincibile a carico dell’Amministrazione procedente un comportamento colposo, costituito dalla non corretta applicazione dei principi e delle regole che disciplinano il rapporto amministrativo di tipo sostanziale sotteso all’azione risarcitoria.

E’ dato pacifico, come accertato dalle statuizioni del giudice d’appello,quello per cui il suolo del Controinteressata ben poteva ospitare la chiesta edificazione senza l’intermediazione di uno strumento attuativo, come erroneamente ritenuto dal Comune; e il rilievo mosso a suo tempo dall’Amministrazione, frustrante di fatto per sempre la facoltà di costruire direttamente, ben può farsi rientrare in un comportamento di non osservanza delle regole del procedimento, dante luogo, secondo l’insegnamento consegnato dalle statuizioni recate dalla storica sentenza n.500 del 1999 delle Sezioni Unite della Cassazione all’esercizio illegittimo di un potere amministrativo causativo di danno ingiusto, come tale, suscettibile di risarcimento (in tal senso, Cons. Stato Sez. IV 14 giugno 2001 n.3169).
In definitiva, deve convenirsi che, nella fattispecie all’esame, ai fini della responsabilità patrimoniale della P.A., come inserita nel sistema delineato dall’art. 2043 codice civile, sussistono i requisiti costitutivi dell’illecito aquiliano, come elaborati dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. IV 29 settembre 2005 n.5204).

a cura di Sonia Lazzini

decisione numero 4616 del 27 agosto 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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