la percentuale di ribasso era facilmente ricavabile attraverso un’operazione matematica, senza che potesse sussistere alcun dubbio sul contenuto dell’offerta economica:
il Giudice d’appello ha deciso che un siffatto errore materiale non è in alcun modo idoneo a rendere indeterminata l’offerta, in quanto l’importo indicato in euro lascia agevolmente comprendere che non si tratta di una percentuale di ribasso, ma del prezzo offerto, e ciò è ricavabile non in base ad un’interpretazione dell’offerta da parte della commissione di gara, ma dall’obiettiva ed unica lettura del dato indicato in euro, traendone la condivisibile conclusione che “… accertato che si è trattato di un errore e che tale errore non ha inciso sulla determinatezza dell’offerta, si osserva che l’irregolarità commessa non comporta l’esclusione dalla gara, in quanto il contenuto sostanziale della dichiarazione richiesta a pena di esclusione è presente nell’offerta e la Commissione ha correttamente proceduto, con una mera operazione aritmetica, a riportare il valore espresso in euro in termini percentuali, senza alcuna lesione del principio della par condicio ed anzi in conformità con il principio del favore per la massima partecipazione alle gare” (Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2009 n. 3833).
A tanto deve pervenirsi, a fortiori, dopo l’introduzione del comma 1-bis dell’art. 46 del Codice dei contratti pubblici, ad opera del d.l. n. 70 del 2011 (temporalmente applicabilealla gara qui controversa, il cui bando è stato pubblicato il 21 maggio 2011, dopo la sua entrata in vigore).
L’offerta economica dell’a.t.i. Impresa Controinteressata s.r.l - De Controinteressata 2 s.r.l. non è affetta da incertezza assoluta sul suo contenuto negoziale, poiché il corrispettivo globale indicato in euro è presente nel foglio sottoscritto e prodotto in gara. La commissione di gara non poteva perciò disporre la sua esclusione, alla luce del principio di tassatività ormai codificato nella norma richiamata.
Per quanto detto, il ricorso è per tale parte infondato e va respinto.
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