lunedì 6 agosto 2012

produzione orignale di polizza provvisoria e non copia, non vi è necessità di ceritificazione di conformità

E' corretto il comportamento dell'impresa che ha prodotto una  polizza fideiussoria ,  creata in via informatica con firma digitale,  generata in quattro esemplari cartacei originali, uno dei quali, con firma in originale, che è stato consegnato alla stazione appaltante unitamente alla copia di un documento di riconoscimento del firmatario (per attestarne l’autenticità e la provenienza).


Nessuna attestazione di certificazione di conformità doveva essere quindi apposta per certificare la veridicità delle relative componenti e della firma dell’emittente (verificabili, comunque, per via telematica), trattandosi di produzione di originale e non di copia (in senso conforme cfr. CGA, sez. giurisd., 14.03.2011 n. 212).


Fideiussione provvisoria presentata quale documento informatico_ tratto dalla decisione numero 212  del 14 marzo 2011 pronunciata dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Nel caso in esame la polizza fideiussoria (quale documento in-formatico) è stata generata in quattro esemplari dei quali uno è stato utilizzato per la stazione appaltante e gli altri per il contraente, per la sede generale della Compagnia assicuratrice e dell’Agenzia territoria-le.

Ne consegue che, trattandosi di esemplare originale e non di co-pia, nessuna attestazione di certificazione di conformità doveva essere apposta per attestare la veridicità della firma.

D’altra parte, come evidenziato dall’appellante Comune di Pa-lermo, la Commissione di gara ha proceduto, tramite il funzionario responsabile del procedimento, a verificare l’autenticità della forma digitale apposta sulla polizza, il che sta a significare che, con tale ac-certamento, si è proceduto anche a verificare l’autenticità della cau-zione


tratto dalla sentenza numero 1912 del 24 luglio 2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania



Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta il fatto che l’impresa Controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per violazione dell’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, come modificato dall’art. 16 del d.lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010, il quale prevede che “le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato…”.
E poiché la controinteressata ha prodotto una polizza fideiussoria in forma cartacea, generata in via informatica, priva di attestazione di conformità all’originale, risultando sottoscritto in originale solo dall’impresa, mentre per quanto riguarda la firma del Garante vi è soltanto una riproduzione a stampa, essa andava esclusa dalla gara.
Il Collegio ritiene che il motivo sia infondato, e che la partecipazione alla gara della ditta Controinteressata sia regolare, perché, come eccepito dalla controinteressata, la polizza fideiussoria da essa prodotta, creata in via informatica con firma digitale, è stata generata in quattro esemplari cartacei originali, uno dei quali, con firma in originale, è stato consegnato alla stazione appaltante unitamente alla copia di un documento di riconoscimento del firmatario (per attestarne l’autenticità e la provenienza).

Nessuna attestazione di certificazione di conformità doveva essere quindi apposta per certificare la veridicità delle relative componenti e della firma dell’emittente (verificabili, comunque, per via telematica), trattandosi di produzione di originale e non di copia (in senso conforme cfr. CGA, sez. giurisd., 14.03.2011 n. 212).

Risultando regolare la partecipazione alla gara dell’impresa Controinteressata, la ricorrente non ha interesse alla decisione degli altri motivi di ricorso, in particolare di quelli relativi all’impresa Controinteressata 2, perché comunque la ricorrente potrebbe risultare aggiudicataria solo ove fossero escluse sia la ditta Controinteressata che l’impresa Controinteressata 2.

a cura di Sonia Lazzini

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