l’art. 75 del d.lgs. 163/2006 prevede, al comma 6, che la cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Nella fase immediatamente antecedente alla stipula, si determina in capo all’appaltatore un obbligo giuridico di prestarsi alla stipulazione, e ciò in ragione di un dovere di collaborazione delle parti, preordinato al perfezionamento del vincolo contrattuale e garantito dalla cauzione provvisoria, che, in caso di rifiuto alla stipulazione, viene incamerata dalla stazione appaltante come naturale conseguenza dell’inadempimento, senza che sia, quindi, necessario manifestarne le ragioni.
il vincolo costitutivo del rapporto tra la stazione appaltante ed il soggetto affidatario era già sorto per effetto dell’aggiudicazione definitiva
Passaggio tratto dalla sentenza numero 1833 del 28 giugno 2012 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano
Con il sesto motivo la società ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 75 del d.lgs. 163/2006 e per eccesso di potere per travisamento dei fatti e irragionevolezza, sostenendo che nel caso di specie non si configurerebbe a proprio carico una responsabilità per la mancata stipulazione e che, in ogni caso, “la cauzione provvisoria non è destinata a garantire l’esecuzione del contratto, bensì la sua stipulazione: le questioni attinenti alla consegna dei lavori involgono un profilo esecutivo, estraneo alla garanzie provvisoria costituita in sede di gara ed afferente eventualmente alla cauzione definitiva” (cfr. pag. 27 del ricorso).
Tale motivo può essere esaminato dal Collegio congiuntamente ai due, ultimi, motivi proposti con il ricorso per motivi aggiunti, relativi, anche questi, al disposto incameramento della cauzione, e riguardanti la violazione dell’art. 2 del d.lgs. 163/2006 e degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, nonché l’eccesso di potere per violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio; nonché la violazione dell’art. 75 del d.lgs. 163/2006, dell’art. 3 della legge n. 241/90 e l’eccesso di potere per travisamento e difetto di motivazione.
Trattasi di motivi tutti infondati, per le ragioni che seguono.
È noto che l’art. 75 del d.lgs. 163/2006 prevede, al comma 6, che la cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Nella fase immediatamente antecedente alla stipula, si determina in capo all’appaltatore un obbligo giuridico di prestarsi alla stipulazione, e ciò in ragione di un dovere di collaborazione delle parti, preordinato al perfezionamento del vincolo contrattuale e garantito dalla cauzione provvisoria, che, in caso di rifiuto alla stipulazione, viene incamerata dalla stazione appaltante come naturale conseguenza dell’inadempimento, senza che sia, quindi, necessario manifestarne le ragioni.
Nel caso di specie, è accertato che a fronte delle puntuali indicazioni fornite dalla stazione appaltante sia in merito alla presa in consegna delle aree di cantiere, sia in merito al contenuto dello stipulando contratto (si vedano la nota del 7.8.2008 e la diffida ad adempiere del 26.9.2008), si è registrata, da parte della società ricorrente, una reiterata indisponibilità, ben presto trascorsa in aperto rifiuto, strumentalmente dissimulato dalla presentazione di rilievi tecnici rivelatisi, già in origine, infondati e dilatori.
Pertanto, il disposto incameramento della cauzione è da ritenersi legittimo.
Va inoltre rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non era affatto necessario che l’Amministrazione trasmettesse ai fini della stipulazione un’apposita comunicazione di avvio del procedimento, che avrebbe costituito null’altro che un aggravamento, con sicuro pregiudizio per la celerità dei lavori, dal momento che il vincolo costitutivo del rapporto tra la stazione appaltante ed il soggetto affidatario era già sorto per effetto dell’aggiudicazione definitiva.
Nessun commento:
Posta un commento