lunedì 30 luglio 2012

trova ingresso tutela risarcitoria equivalente (quella specifica, divenuta impossibile)

Alla delineata ammissibilità della domanda di aggiudicazione del contratto e di subentro dello stesso non può tuttavia conseguire, nel caso in esame, anche il suo accoglimento.

Infatti, non solo l’inefficacia del contratto non costituisce più una conseguenza automatica dell’annullamento dell’aggiudicazione, essendo piuttosto l’effetto dell’apprezzamento di una pluralità di elementi di fatto delineati ora dagli articoli 121 e 122 del codice del processo amministrativo (parametri normativi che “…devono trovare applicazione anche in relazione a contratti stipulati sulla base di aggiudicazioni annullate in epoca anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 53/2010…

Infatti, le norme, avendo prevalente contenuto processuale, trovano applicazione ai nei giudizi in corso”, così C.d.S., sez. III, 11 marzo 2011, n. 1570), per quanto nel caso di specie, com’è del resto pacifico tra le parti, il contratto biennale del servizio di pulizia del Palazzo di giustizia di Crotone e degli uffici giudiziari periferici si è definitivamente esaurito nelle more del giudizio (12 giugno 2011).

5.3. A tanto tuttavia, pena la manifesta violazione del principio di effettività della tutela (art. 1 c.p.a.) oltre che dei principi predicati dagli articoli 24, 111 e 113 della Costituzione, non può conseguire il diniego di qualsiasi utilità per Ricorrente Services Group s.r.l. che pure ha ottenuto l’annullamento dell’aggiudicazione di quell’appalto, dovendo trovare ingresso la tutela risarcitoria per equivalente (in luogo di quella specifica, divenuta impossibile).

E’ appena il caso di rilevare, sotto tale profilo, che non solo la società appellante ha in tal senso articolato domanda subordinata nella memoria conclusiva depositata il 22 febbraio 2012, per quanto simile istanza subordinata non costituisce neppure una inammissibile introduzione di domanda nuova o di altrettanto inammissibile mutatio libelli, atteso che “l’attribuzione al danneggiato del risarcimento per equivalente non viola il principio della corrispondenza tra chiesto ed il pronunciato, in quanto il risarcimento per equivalente, che il giudice di merito può disporre anche d’ufficio, nell’esercizio del suo potere discrezionale, costituisce un minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica, sicché la relativa richiesta è implicita nella domanda giudiziale di reintegrazione” (Cass. Civ., sez. III, 15 luglio 2005, n. 15021; 18 gennaio 2002, n. 552).

tratto dalla decisione numero 4068 del 10 luglio 2012 pronunciata dal Consiglio di stato

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