lunedì 30 luglio 2012

quantificare la somma spettante a titolo risarcitorio è pari al 5% dell’offerta presentata

Ciò precisato e rilevato ancora che sul piano dell’an sussistono gli elementi costitutivi della fattispecie per ottenere il risarcimento del danno per equivalente

non essendo stato neppure contestato dall’appellata amministrazione comunale che per effetto del vizio che inficiava l’aggiudicazione la stessa sarebbe effettivamente spettata a Ricorrente Services Group s.r.l., né essendo stato in qualche modo postulata l’eventuale scusabilità dell’errore che aveva determinata la acclarata illegittimità dell’aggiudicazione, con riferimento alla determinazione del quantum la Sezione osserva che, sulla scorta della stessa domanda dell’appellante ed in mancanza di specifici elementi di prova, deve procedersi ad una valutazione equitativa del danno stessa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 C.C., stimandosi equo, anche in ragione dell’oggetto del servizio e della durata del contratto, di quantificare la somma spettante a titolo risarcitorio nella misura del 5% dell’offerta presentata della concorrente (per complessivi €. 14.189,68), comprensivo anche del richiesto danno curriculare.

Trattandosi di un debito di valore, la somma così determinata, deve essere incrementata con la rivalutazione monetaria dal giorno in cui è stato stipulato il contratto con l’impresa illegittima aggiudicataria sino alla pubblicazione della presente sentenza, giorno a decorrere dal quale sull’importo così rivalutato spettano gli interessi legali fino alla data dell’effettivo soddisfo (C.d.S., sez. V, 26 gennaio 2011, n. 550; sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3144).

Essendo stata accolta la domanda di risarcimento del danno per equivalente e spettando all’appellante gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla pubblicazione della presente sentenza sino all’effettivo soddisfo non può trovare accoglimento l’ulteriore richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro per il caso di ulteriore violazione o inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

tratto dalla decisione numero 4068 del 10 luglio 2012 pronunciata dal Consiglio di stato

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