giovedì 12 luglio 2012

risarcimento danno da ritardo risconosciuto solo se accertato il bene della vita

Quanto alla domanda risarcitoria “da mero ritardo”, posto che nella presente vicenda non è stato invocato il danno di cui all’art.2 bis della 241/90, inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 18 giugno 2009, n. 69 –che comunque non esime il danneggiato dal dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c. ( T.A.R. Bari Puglia sez. II 03 novembre 2011, n. 1673),

va premesso che il Giudice Amministrativo riconosce il risarcimento del danno causato al privato dal comportamento dell'Amministrazione solo quando sia stata accertata la spettanza del c.d. bene della vita; di conseguenza non è risarcibile il danno da “mero” ritardo provvedimentale, occorrendo appunto verificare se il bene della vita finale sotteso all'interesse legittimo azionato sia o non dovuto (Consiglio di Stato sez. V, 3 maggio 2012, n. 2535).
Ciò premesso, va evidenziato che dagli atti del presente ricorso non risulta che, prima di andare in pensione, i ricorrenti abbiano impugnato il silenzio-rifiuto formatosi in relazione alle note, meglio specificate in atti, con cui si sollecitava l’amministrazione ad indire il concorso.

Sul punto, occorre evidenziare che anche la domanda di risarcimento del danno subito dal ritardo dell' amministrazione nel provvedere richiede, ai fini di un suo esame da parte del g.a., l'accertamento pregiudiziale della illegittimità del comportamento omissivo dell'azione amministrativa, per violazione della norma procedimentale che stabilisce l'obbligo di provvedere entro un certo termine, mediante l'attivazione, da parte del privato, del procedimento di formazione (e della conseguente impugnazione) del silenzio rifiuto, il che fa sorgere l'obbligo giuridico di provvedere in capo all' amministrazione e l'interesse legittimo pretensivo (risarcibile) in capo al privato; ciò anche in considerazione della preclusione imposta al g.a. (ricavata "de plano" dagli art. 4 e 5, l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, c.d. legge abolitrice del contenzioso amministrativo) di conoscere in via meramente incidentale della illegittimità dell'azione amministrativa (T.A.R. Latina Lazio, 22 marzo 2005, n. 328).


passaggio tratto dalla sentenza numero 6039 del 3 luglio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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