lunedì 30 luglio 2012

riconosciuto risarcimento commisurato alle utilità eventuale esecuzione dei lavori

Relativamente al danno, va altresì disatteso quanto dedotto dai resistenti secondo cui, essendo stato annullato il contratto di appalto, lo stesso dovrebbe identificarsi nella sola reintegrazione in forma specifica attraverso la possibilità di partecipare alla successiva procedura indetta per l’aggiudicazione dei medesimi lavori.

Al riguardo va infatti osservato che, all’esito della procedura poi annullata da questo Tribunale, la ricorrente era risultata aggiudicataria, assumendo quindi una posizione ben diversa, riguardo al bene della vita, rispetto a quella della molteplicità dei possibili offerenti in una procedura il cui esito è del tutto incerto.
L’impossibilità di mantenere tale bene della vita, acquisito mediante l’aggiudicazione definitiva e la successiva stipula del contratto, rappresenta la menomazione patrimoniale che la ricorrente ha subito per causa imputabile al comportamento della stazione appaltante che si è poi vista annullare gli atti di gara.

 Alla ricorrente aspetta quindi un risarcimento economico commisurato alle utilità che avrebbe verosimilmente tratto dall’esecuzione dei lavori.

Dalle stesse va innanzi tutto esclusa l’autonoma rilevanza delle spese sostenute per la partecipazione alla gara e per la stipulazione del contratto, trattandosi di costi comunque necessari per aggiudicarsi ed eseguire i lavori in oggetto e che costituiscono voci negative nella quantificazione del profitto al pari degli altri costi aziendali (cfr., ex multis, Cons. Stato Sez. VI, 16.9.2011 n. 5168; Sez. V, 15.2.2010 n. 808; Sez. VI, 9.6.2008 n. 2751; Id., 21.5.2009 n. 3144).
10.2 Va altresì esclusa l’autonoma rilevanza dell’invocato danno curriculare, poiché non fornito di adeguato supporto probatorio.
Al riguardo la ricorrente si limita ad allegare il possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG1-Classe II, evidenziando il rischio di non poterla conservare qualora non riuscisse ad ottenere nuovi lavori.
Al momento si tratta, quindi, di un eventuale danno futuro, risarcibile, tuttalpiù, nei limiti del pericolo che tale evento dannoso possa verificarsi e delle relative probabilità.

Tratto dalla sentenza numero 546 del 27 luglio 2012 pronunciata dal Tar Marche, Ancona

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