lunedì 30 luglio 2012

La stessa Amministrazione non offre poi elementi per accertare l’eventuale scusabilità dell’errore

Sussiste la colpa dell’Amministrazione con riferimento alla duplice circostanza di aver prima inserito il plico della Ditta Beta Costruzioni nella gara sbagliata e poi, scoperto l’errore, di non aver adottato tutte le misure e le cautele necessarie per evitare l’annullamento dell’intera procedura

(su tali possibilità, cfr., di recente, anche Cons. Stato, Sez. VI, Ord. 2.5.2012 n. 2515 che rimette all’Adunanza Plenaria l’esame di possibili soluzioni per assicurare una ragionevole mediazione tra i principi di conservazione degli atti di gara, segretezza delle offerte, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa).

Dalle predette circostanze è poi scaturito l’annullamento dell’aggiudicazione in favore della ricorrente, evidenziando così il nesso causale tra l’attività dell’amministrazione e l’evento dannoso per il terzo.


Al riguardo non può essere condivisa la deduzione, prospettata da Marche Multiservizi, circa le diverse attività delle due commissioni di gara (ovvero la commissione deputata allo svolgimento della gara in oggetto e la commissione deputata allo svolgimento della gara in cui venne erroneamente inserito in plico della Ditta Beta Costruzioni), trattandosi comunque di fatti imputabili al medesimo ente, indipendentemente dalla sua organizzazione interna.
Tale circostanza rileverà, semmai, per individuare la persona o le persone fisiche responsabili del danno, nel caso in cui l’ente voglia intraprendere un’azione di rivalsa.

La stessa Amministrazione non offre poi elementi per accertare l’eventuale scusabilità dell’errore e dell’omissione ovvero l’impossibilità tecnico-fattuale di evitare l’accaduto per fatti e circostanze non imputabili alla sua responsabilità.

Tratto dalla sentenza numero 546 del 27 luglio 2012 pronunciata dal Tar Marche, Ancona

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