lunedì 30 luglio 2012

contratto dichiarato inefficace violazione del termine dello stand still processuale

La disposizione normativa, introdotta con il d.lgs. 53/2010 stabilisce che se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato , dal momento della notfìcazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni,

a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva.

Tale disposizione risulta direttamente e ingiustfìcatamente violata dalla stazione appaltante, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 121 c.p.a., deve essere richiarata l’inefficacia del contratto.

Non può, invece, essere esaminata la domanda di aggiudicazione e di subentro nel contratto, atteso che, come già evidenziato, la presente sentenza ha, altresì accolto l’appello incidentale, con conseguente necessità per l’Amministrazione di rideterminarsi in ordine alla procedura di gara per cui è controversia.

Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere accolto per il motivo sopra indicato, così come l’appello incidentale di Controinteresssata 2 s.r.l., che censura la sentenza sulla base dei medesimi motivi dell’appellante principale e il contratto deve essere dichiarato inefficace..

Tratto dalla decisione numero 4061 del 10 luglio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

Nessun commento:

Posta un commento