martedì 17 luglio 2012

non vi era alcuna necessità che la garanzia provvisoria fosse intestata e facesse riferimento a tutte le imprese componenti il consorzio

Vanno ora esaminate le doglianze azionate in via subordinata e collocate nel quinto mezzo di gravame.
In tale contesto si denuncia l’invalidita’ della garanzia fideiussoria, in quanto prestata a nome del Consorzio senza menzione delle imprese consorziate; nonché l’invalidità della “dichiarazione di ripartizione attività” allegata dal Consorzio in quanto non consente di determinare l’effettiva misura dell’attività svolta dalle singole consorziate.
Entrambe le doglianze sono infondate.
La lettera invito, al punto 3 di pagina 5, disponeva “ in caso di r.t.i. costituito, la cauzione dovrà essere prodotta dalla impresa mandataria. In caso di r.t.i. costituendo, la cauzione dovrà essere intestata e sottoscritta da tutte le imprese raggruppande, dato che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara…”.
Pertanto, una volta appurato che il ricorrente incidentale era intervenuto nella procedura di gara in qualità di consorzio costituito (e non costituendo) e una volta tenuto conto che detto consorzio era da ritenersi (ex art.37 Cod.App.) assimilabile ad un raggruppamento costituito, ne segue che non vi era alcuna necessità che la garanzia provvisoria fosse intestata e facesse riferimento a tutte le imprese componenti il consorzio.
Per quanto attiene invece la residua doglianza, è da convenire che il consorzio contro interessato ha esplicitato nella dichiarazione relativa alla ripartizione del servizio, in relazione a ciascuna attività, che le stesse sarebbero state svolte "dai soci in quota proporzionale alle quote di partecipazione al consorzio medesimo": quote deducibili con immediatezza dall'atto costitutivo del consorzio presentato in sede di offerta.
Ne consegue l'infondatezza anche della doglianza in trattazione.


tratto dalla sentenza numero 6436 del 16 luglio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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