lunedì 2 luglio 2012

non può invocarsi l’esimente della assenza di comportamento colposo della p.a

in materia di risarcimento da (mancato) affidamento di gare pubbliche di appalto non è necessario provare la colpa dell'Amministrazione aggiudicatrice

poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività della tutela previsto dalla normativa comunitaria soltanto a condizione che la possibilità di riconoscere detto risarcimento non sia subordinata alla constatazione dell'esistenza di un comportamento colpevole (Tar Em-Rom, Pr, 7.12.11, n. 420)

in relazione ai principi di cui alla giurisprudenza comunitaria ascrivibile a Corte CE, Sez. III, 30.9.10, C-314/2009, secondo cui in tema di appalti pubblici la direttiva Cons. C.E.E. 21 dicembre 1989 n. 665, modificata dalla direttiva Cons. C.E.E. 18 giugno 1992 n. 50, osta a una normativa nazionale che subordini il diritto a ottenere un risarcimento a motivo di una violazione della disciplina di settore da parte di un'Amministrazione aggiudicatrice al carattere colpevole di tale violazione, anche nel caso in cui l'applicazione della normativa in questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo alla P.A. stessa e sull'impossibilità per quest'ultima di far valere la mancanza di proprie capacità individuali, e dunque, un difetto di imputabilità soggettiva della violazione lamentata (in tal senso anche TAR Lazio, Sez. II, 3.11.11, n. 8442).

nel caso di specie non può invocarsi l’esimente della assenza di comportamento colposo della p.a., vertendosi in materia di risarcimento per mancata aggiudicazione di appalti pubblici, e che comunque il Collegio non ritiene sussistere nel caso concreto, ne consegue che la domanda risarcitoria “per equivalente” in ordine alle conseguenze per la revoca dell’aggiudicazione risulta fondata sull’”an”, in quanto il “bene della vita” consistente nell’aggiudicazione dell’appalto è divenuto ormai impossibile da conseguire e tale impossibilità risulta causata, in rapporto diretto di “causa/effetto”, dal provvedimento di revoca illegittimo disposto dalla stazione appaltante.

Tratto dalla sentenza numero 5920 del 27 giugno 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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