martedì 24 luglio 2012

la commissione non può fissare autonomamente specifici sub-criteri integrativi di valutazione

non è consentito alla commissione di gara specificare, precisare o integrare i criteri, i pesi o i punteggi stabiliti preventivamente nel bando di gara.

Tale facoltà, infatti, è attribuita esclusivamente all'Amministrazione che, in sede di redazione della lex specialis, ha il compito specificamente attribuitole del legislatore di fissare per ciascun criterio di valutazione prescelto, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi.

Tanto premesso, osserva il Collegio come, nel caso di specie , viceversa, la commissione giudicatrice, a fronte di criteri del tutto generici previsti dal disciplinare di gara, ha fissato autonomamente specifici sub-criteri integrativi di valutazione

Pertanto, del tutto correttamente il primo giudice, dopo aver minuziosamente riassunto tutta la complessa ed autonoma attività, svolta dalla commissione, di articolazione e specificazione dei sub-pesi e sub-punteggi, ha evidenziato come la stessa "appare tuttavia illegittima in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 83 del d. lgs. n. 163 del 2006".


passaggio tratto dalla decisione numero 4062 del 10 luglio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato


E' noto come in relazione alla originaria formulazione dell'art. 83, comma 4, del codice dei contratti pubblici (che consentiva alla commissione giudicatrice di fissare sub-pesi o sub-punteggi a specificazione o integrazione dei criteri dio valutazione fissati dal bando), la Commissione CE abbia a sua tempo aperto una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia (n. 2007/ 2309).
In particolare la Commissione europea ha ritenuto la richiamata norma in contrasto con i precetti delle direttive comunitarie, i quali impongono che i criteri di aggiudicazione dell'appalto nonché la ponderazione relativa di tali criteri e il loro ordine di importanza siano tutti stabiliti nel bando e nei documenti di gara. Così il legislatore italiano, con il d.lgs. n. 152 del 2008, ha ritenuto di accogliere i rilievi comunitari, con conseguente soppressione del terzo periodo del comma 4 dell'art. 83.
Ne consegue che allo stato della legislazione non è consentito, in linea di principio, alla commissione giudicatrice di porre in essere una attività di specificazione, integrazione e/o articolazione dei criteri di valutazione delle offerte, dovendo tutti i criteri di selezione, anche nel loro peso relativo, comparire ad essere esaustivamente specificati negli atti di gara.
L'art. 83 del Codice dei contratti, infatti, dispone espressamente nel suo testo attuale che "II bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l’incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni che verranno indicati nel bando di gara”.

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