Tutti i componenti le commissioni di gara devono essere estranei, sia alla gestione che alle attività del servizio posto a gara
proprio per garantire una valutazione obiettiva che, in primo luogo, evidenzi la patente terzietà dell’organo giudicante, sicchè, proprio la conclamata e personale estraneaità ai fatti di gara del presidente e dei componenti il collegio, esclude, al contempo, qualsivoglia sospetto, sia di parzialità, che per interessate decisioni
L’art. 4, comma 22 del D.L. 138/2011, che prescrive rigorose ed ineludibili incompatibilità nei confronti dei membri le commissioni di gara, deve essere applicato ad ogni ente pubblico - in senso ampio - e non limitato alle attività valutative delle commissioni di gara dei soli enti locali, così da estendere le previste incompatibilità, come nel caso in questione, anche per le attività valutative degli enti strumentali e per ogni tipo di gara ( prezzo più basso ovvero offerta più vantaggiosa).
Infatti, la ratio legis, che si palesa nella riferita norma, è quella di completare le previsioni di cui 84, comma 4 del codice dei contratti, estendendo anche al presidente la commissione e non solo ai componenti il collegio, le previste ragioni ostative all’incarico.
Diversamente opinando sarebbe sufficiente la creazione di enti strumentali per superare ed eludere i principi espressi nella norma in argomento che, d’altra parte, rispecchiano e richiamano superiori esigenze di par condicio, trasparenza ed indipendenza della commissione, propri sia dell’ordinamento interno, che comunitario.
Tratto dalla sentenza numero 903 del 29 giugno 2012 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia
Consta dagli atti di causa, ed il fatto non è stato contestato, che il presidente la commissione giudicatrice la gara oggetto del presente ricorso ( ing. T_) è, al contempo D.G. di AGEC e, in quella veste, ha predisposto gli atti di gara, successivamente deliberati dal C.di A.dell’Ente, a cui egli ha partecipato con diritto di voto.
Tale accertata incompatibilità è idonea e sufficiente per annullare la procedura di gara censurata in quanto posta in essere in violazione dei principi sopra espressi.
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