lunedì 30 luglio 2012

accolto risarcimento specifico, con declaratoria dell’inefficacia del contratto e diritto al subingresso

La ricorrente ha chiesto, a titolo di risarcimento in forma specifica derivante dall’annullamento dell’aggiudicazione in favore della controinteressata, che venga dichiarata l’inefficacia del contratto a suo tempo stipulato con questa dall’Amministrazione resistente e che venga disposto l’affidamento, per il tempo residuo, l’appalto in suo favore.

La questione, intanto, in assenza di deduzioni delle parti in ordine alla sussistenza della violazioni c.d. “gravi” regolate dall’art. 121 c.p.a., va regolata secondo i criteri dalla successiva norma stabilita dall’art. 122 del medesimo codice.

La citata disposizione attribuisce innovativamente al giudice il potere di decidere se dichiarare oppure no inefficace il contratto, in base ad una serie di parametri che, seppure oggettivi, sono però da combinare in vario modo tra loro, in relazione alle specifiche e variabili caratteristiche della situazione di fatto di volta in volta in esame.

« Infatti, nel decidere sulla sorte del contratto in esito all’annullamento dell’aggiudicazione, nell’esercizio di una funzione imparziale e terza che deve però considerare la rilevanza pubblicistica degli interessi perseguiti attraverso il contratto, il giudice deve tenere conto, in particolare:
- degli interessi delle parti;
- dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati;
- e, conseguentemente, dello stato di esecuzione del contratto e della correlata possibilità di subentrare nel contratto, sempreché il vizio dell’aggiudicazione non comporti invece il mero obbligo di rinnovare la gara, e la domanda di subentrare sia stata proposta» (cfr. TAR Catania, IV, 26.3.2012, n. 839).

Ciò posto, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni, rispetto agli interessi complessivi delle parti, che impediscano il subentro della ricorrente nel rapporto in considerazione, posto che, a fronte di un contratto espletato da circa sedici mesi, ne residuano otto, oltre un ulteriore anno, ove si addivenga alla prevista possibilità di proroga.

Non è stato, inoltre, dedotto che sussista una qualche difficoltà operativa al subingresso, che, invero, trattandosi di un servizio di riscossione e vigilanza di un parcheggio non sembra prospettare difficoltà nella sua prosecuzione o richiedere accorgimenti tecnici o smobilitazioni di complessi cantieri.

Non sono, infine, dedotte in giudizio circostanze secondo le quali la ricorrente, seconda graduata, una volta annullata l’aggiudicazione a favore della controinteressata, non possa subentrare nel rapporto.

A ciò non può ostare quanto genericamente dedotto in sede di memoria di costituzione da parte della aggiudicataria, ove è stato sostenuto che sarebbero presenti nell’offerta della ricorrente omissioni analoghe a quelle censurate con il gravame.
Invero, le stesse non sono state censurate con ricorso incidentale, volto all’accertamento della conseguente, parziale o totale, mancanza di interesse al ricorso per vizi dell’offerta tali da non consentire comunque l’aggiudicazione da quest’ultima richiesta.
Sicché, conclusivamente, va accolta la domanda di risarcimento in forma specifica, con declaratoria dell’inefficacia del contratto e diritto al subingresso della ricorrente a partire dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della presente decisione alle parti costituite, termine utile per consentire, in considerazione anche della struttura ospedaliera cui il servizio è rivolto, un suo passaggio “ordinato” e senza disservizi per l’utenza.

Passaggio tratto dalla sentenza numero 1930 del 25 luglio 2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania

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