l’arresto di proprietari o di dirigenti di una società – o a maggior ragione la sola pendenza di procedimenti penali - non può costituire causa di esclusione da una gara,
visto che l’art. 38 lett. c) D.Lgs. 163/06 stabilisce che essa deve ricorrere allorché, nel caso di una s.r.l., sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati di grave danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Altrettanto stabilisce lo stesso D. Lgs. 163/06 nel caso di avvenuta stipulazione di contratti, per i quali solo l’avvenuto accertamento di una serie di reati mediante sentenza passata in giudicato permette la risoluzione del contratto sottostante l’aggiudicazione.
Residuano solamente la pendenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 L. 27.12.56 n. 1423, art. 38 lett. b) D. Lgs. 163/06, caso che non riguarda i fatti in esame.
Dunque, come osservato nella sentenza di primo grado e nelle difese di parte, la stretta applicazione dell’art. 27 co. 2 della Costituzione non consente di rinvenire nella censura alcun profilo di fondatezza.
A cura di Sonia Lazzini
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