Sullo scopo della verifica dell'integrità dei plichi e sull'obbligo di aprire le buste tecniche in seduta pubblica
il massimo organo della giustizia amministrativa (cfr. Cons. St., ad. plen. 28/7/2011, n. 13) ha statuito che la verifica della integrità dei plichi non esaurisce la sua funzione nella constatazione che gli stessi non hanno subito manomissioni o alterazioni, ma è destinata a garantire che il materiale documentario trovi correttamente ingresso nella procedura di gara.
In tale prospettiva la pubblicità delle sedute destinate a tale operazione risponde all'esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza ed all'imparzialità dell'azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post, una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato.
Ne consegue che anche per l'offerta tecnica, così come per la documentazione amministrativa e per l'offerta economica, l’apertura della busta costituisce un passaggio essenziale e determinante dell'esito della procedura concorsuale, e quindi richiede di essere presidiata dalle medesime cautele, a tutela degli interessi privati e pubblici coinvolti dal procedimento, in modo che sia ufficializzata l’acquisizione dei documenti che la compongono.
La garanzia di trasparenza richiesta in questa fase si considera assicurata quando la commissione, aperta la busta del singolo concorrente, abbia proceduto ad un esame della documentazione, leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti e dandone atto nel verbale della seduta.
Tratto dalla sentenza numero 2751 del 12 giugno 2012 pronunciata dal Tar Campania, Napoli
Giova soggiungere che tale difetto di verbalizzazione non può trovare certamente sanatoria nella modifica di recente introdotta dall'art. 12 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, il quale, nel modificare l’art. 283, co. 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 prevedendo espressamente l’apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche, stabilisce che la disposizione trovi applicazione alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi alla data di entrata in vigore del decreto legge.
Infatti tale norma, che sostanzialmente recepisce le indicazioni del supremo organo di giustizia amministrativa, non può essere interpretata, per le procedure concorsuali precedenti, in senso elusivo dei principi di trasparenza ed imparzialità posti a sostegno della ripetuta decisione, comportandone la sostanziale disapplicazione.
Vanno pertanto annullati gli atti di gara con conseguente obbligo della stazione appaltante di ripetere la procedura concorsuale.
Per l’effetto va inoltre dichiarata l’inefficacia del contratto stipulato per l’affidamento del servizio in questione con decorrenza dalla nuova aggiudicazione definitiva che verrà disposta all’esito della rinnovazione della procedura
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