venerdì 29 giugno 2012

non vi è legittimazione a ricorrere in mancanza della partecipazione

La legittimazione al ricorso è correlata alla titolarità della situazione giuridica soggettiva per la cui tutela è esercitata l’azione giurisdizionale.

Nelle controversie concernenti l’affidamento di contratti pubblici e di concessioni, la legittimazione al ricorso spetta ai soggetti legittimamente partecipanti alla procedura competitiva indetta per l’affidamento.

L’ordinamento giuridico interno, in coerenza con i principi affermati in sede comunitaria, ammette tre fattispecie, in presenza della quali, in deroga rispetto al principio appena enunciato, si riconosce la legittimazione a ricorrere anche al non partecipante in gara.

In particolare, si ammette la legittimazione ad impugnare il bando di una procedura ad evidenza pubblica, a prescindere dalla partecipazione alla stessa, al ricorrente che intenda contestare in radice la scelta di indire la gara. La legittimazione, in una simile ipotesi, va riconosciuta al ricorrente che sia titolare di una situazione sufficientemente differenziata e qualificata, derivantegli dalla titolarità di rapporti giuridici incompatibili con l’oggetto della gara.

Altresì, è legittimato a ricorrere avverso l’affidamento diretto o senza gara l’operatore economico del settore che aspiri al conseguimento del contratto. In tal caso, le esigenze di tutela del confronto concorrenziale pretermesso giustificano la legittimazione ampia, fermo restando il vaglio giurisdizionale in ordine alla sussistenza, in concreto, di una situazione sufficientemente differenziata.

Si riconosce, infine, la legittimazione all’impugnazione del bando di gara che contenga clausole escludenti, in ragione dell’immediata lesività dell’illegittima previsione di determinati requisiti di qualificazione.

Nel caso in esame, la società odierna ricorrente non ha partecipato alla procedura ad evidenza pubblica indetta per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione dell’ampliamento del cimitero comunale di cui si controverte.

Non sussiste incompatibilità delle situazioni che traggono titolo dalla concessione per la costruzione e gestione dell’impianto di lampade votive elettriche nel cimitero comunale e il rapporto che trae titolo dalla concessione in contesa.

L’affidamento della gestione dell’impianto elettrico di lampade votive relativo al solo ampliamento realizzato dal concessionario non interferisce con il rapporto concessorio afferente la gestione dell’impianto elettrico di lampade votive nel cimitero esistente.

Quanto all’aspirazione al conseguimento della concessione impugnata, tale aspirazione, in mancanza di partecipazione alla licitazione privata indetta per l’affidamento, non è sufficientemente differenziata e, come tale, giuridicamente rilevante, ai fini della legittimazione al ricorso.

Per tale ragione, la domanda di annullamento degli atti impugnati é inammissibile per difetto di legittimazione a ricorrere.

Analogamente è a dirsi per la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla diffida notificata dalla società ricorrente, non sussistendo l’obbligo giuridico di provvedere in ordine alla stessa.

Peraltro, risulta dagli atti del giudizio che i lavori di ampliamento del cimitero comunale sono stati interamente eseguiti.

Pertanto, l’impugnativa è, altresì, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, non essendo la stessa sufficientemente supportata, neanche sotto il profilo allegatorio, in ordine alla consistenza della possibilità di conseguimento dell’aggiudicazione.

In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile, quanto alla domanda di annullamento e va respinto per la restante parte.


Tratto dalla sentenza numero 1128 del 4 giugno 2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo

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