venerdì 29 giugno 2012

La lex specialis di gara non ha operato una confusione fra requisiti partecipati ed elementi di valutazione dell'offerta

La separazione tra requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione costituisce principio generale

che tutavia va valutato alla luce delle specifiche esigenze dell’Amministrazione, potendo darsi casi in cui la distinzione in parola assuma profili meno netti “stante la potenziale idoneità dei profili di organizzazione soggettiva a riverberarsi sull'affidabilità e sull'efficienza dell'offerta e, quindi, della prestazione”

Tale distinguo, ad avviso del Collegio, deve essere operato anche nella fattispecie in esame in cui la valutazione dei titoli e delle esperienze pregresse in servizi analoghi già espletati si giustifica con le specifiche esigenze che debbono essere soddisfatte mediante la prestazione del servizio in questione

trattandosi di attività di manutenzione di impianti insistenti in ambienti meritevoli di elevata protezione in considerazione dei beni infungibili, di altissimo pregio ed estremamente vulnerabili, ivi conservati.

Ne consegue che la lex specialis non ha operato un’indebita confusione tra requisiti soggettivi ed elementi di valutazione, ma ha solo valorizzato alcuni elementi soggettivi che hanno diretta incidenza sull'espletamento dell'attività appaltata.


Nessun addebito pertanto può esser mosso alla Commissione per aver operato una graduazione del punteggio delle figure professionali utilizzate indicando un punteggio maggiore per la laurea (3,5 punti) rispetto al diploma (2,5) in quanto il diverso rilievo attribuito alla diversa importanza dei titoli di studio non costituisce un nuovo ed autonomo sub-criterio non previsto dalla lex specialis ma semplicemente la specificazione, in funzione di obiettivizzazione del giudizio al fine di graduare i punteggi, del diverso rilievo dei titoli professionali già sancito dall’art. 11 lett A) punto 1, che appunto imponeva di tener conto dei titoli posseduti dai tecnici e dirigenti impiegati nel servizio in questione. Ne consegue che la commissione non ha esorbitato dai limiti connaturati alle proprie funzioni in quanto si è limitata, nel rispetto dei parametri fissati dal bando, a tradurre mediante l’assegnazione di punteggi, la diversa rilevanza dei titoli già da questo sancita.

Quanto al punto 4, invece, la censura appare in conferente in quanto la commissione di gara, si limita a riprodurre integralmente la previsione del bando, aggiungendo la dicitura “da valutare discrezionalmente in funzione delle esigenze del Committente” (verbale n. 6 della seduta del 27.7.2009), dicitura che è priva di qualunque valore innovativo, in quanto non fa che ribadire l’ovvio potere-dovere della Commissione valutatrice di effettuare valutazioni di carattere non vincolato e che costituiscono espressione di cd. discrezionalità tecnica.

Tratto dalla sentenza numero 5465 del 14 giugno 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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