La ricerca di “caccia all’errore” risulta essere del tutto contraria a consolidati principi della giurisprudenza amministrativa, e alle più recenti acquisizioni della stessa normativa di settore (art. 46 comma 1 bis codice dei contratti pubblici);
le dedotte carenze formali dell’offerta aggiudicataria in ordine alla mancata allegazione delle dichiarazioni di impegno di cui all’art. 49 D. Lgs. 163/2006, dipendendo dalla imprecisa formulazione della legge di gara, potranno essere integrate dall’aggiudicataria prima della stipulazione del contratto, o comunque prima dell’inizio del servizio, fatto salvo, in caso contrario, l’esercizio dei poteri di autotutela da parte dell’amministrazione aggiudicatrice
l’esigenza di apprestare tutela all’affidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara pubblica un’impresa che abbia compilato l’offerta in conformità alle prescrizioni della legge di gara o al facsimile di offerta da essa stessa approntato
la norma impugnata del disciplinare di gara (art. 5 comma 8), nel prescrivere che il concorrente sprovvisto di un proprio impianto di smaltimento dovesse “indicare gli impianti (uno principale ed uno alternativo) presso i quali avverrà lo smaltimento finale dei rifiuti, allegando copia delle convenzioni da cui risulti il formale impegno degli impianti finali (principale e alternativo) ad accettare i rifiuti di cui al presente disciplinare”, configura una fattispecie di avvalimento sostanziale (e non di subappalto), in quanto finalizzata a consentire la partecipazione alla gara anche di soggetti sprovvisti del predetto requisito di qualificazione, purchè ausiliati da altra impresa titolare di proprio impianto di smaltimento e vincolata convenzionalmente nei confronti dell’impresa avvalente a mettere a disposizione di quest’ultima la predetta risorsa per tutta la durata del servizio;
Considerato, peraltro, che la norma in questione è stata formulata in termini ambigui, o comunque poco chiari, non contenendo essa alcun riferimento esplicito né all’art. 49 del Codice dei Contratti né, conseguentemente, all’obbligo dell’impresa avvalente di allegare in sede di gara le dichiarazioni di impegno prescritte dal comma 2 della predetta norma;
Considerato che l’impresa aggiudicataria, allegando le prescritte convenzioni con le imprese preposte allo smaltimento dei rifiuti, ha rispettato pedissequamente le prescrizioni della legge di gara, e, pertanto, non può essere pregiudicata dalla imprecisa formulazione della lex specialis (non impugnata, sotto questo profilo, dalla ricorrente);
Considerato, in particolare, che secondo principi condivisi dalla Sezione, la circostanza che un concorrente abbia puntualmente seguito le indicazioni fornite dalla stazione appaltante nella legge di gara e nella modulistica ufficiale non può andare in danno del medesimo, dovendo prevalere, a fonte di un’oggettiva incertezza ingenerata dagli atti predisposti dalla stazione appaltante e della buona fede che va riconosciuta al concorrente, il principio del favor partecipationis (TAR Piemonte, sez. I, 19 aprile 2012, n. 458; TAR Piemonte, sez. I, 9 gennaio 2012, n.5); ed anche se il principio del favor partecipationis alle gare pubbliche ha di norma carattere recessivo rispetto al principio della par condicio, tuttavia l’esigenza di apprestare tutela all’affidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara pubblica un’impresa che abbia compilato l’offerta in conformità alle prescrizioni della legge di gara o al facsimile di offerta da essa stessa approntato, potendo eventuali parziali difformità costituire oggetto di richiesta di integrazione (Cons. Stato, V, 5 luglio 2011, n. 4029; TAR Toscana, I, n. 2006/2010);
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