la stazione appaltante non ha violato il principio di parità di trattamento dei partecipanti alla procedura concorsuale, nella misura in cui ha consentito ad entrambe le concorrenti in gara di regolarizzare la produzione documentale,
per cui vi sarebbe essenzialmente da dubitare dell’interesse della ricorrente a far valere una censura che comporterebbe l’illegittimità anche della propria ammissione in gara.
Comunque, l’art. 46, co. 1-bis, del d. lgs. n. 163 del 2006, come modificato dalla legge n. 106 del 2011, applicabile alla procedura in esame, prevede la nullità delle clausole di bando comportanti cause di esclusione dalla gara di concorrenti che non trovano specifico riscontro in prescrizioni dettate dalla normativa di rango primario.
E’ quindi da escludere l’applicabilità delle disposizioni del bando che impongono la esclusione nel caso di mancata produzione di un documento, laddove se necessario la stazione appaltante, in base all’art. 46, co. 1, del d. lgs. n. 163 del 2006, deve piuttosto invitare i concorrenti, come ha fatto, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione presentata per la partecipazione alla gara, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del medesimo codice dei contratti pubblici.
Pertanto va in definitiva applicata l’esclusione nel caso di carenza di un determinato requisito e non per il mero difetto della relativa documentazione.
Nessun commento:
Posta un commento