lunedì 18 giugno 2012

sussiste. sotto il profilo della colpevolezza, la responsabilità precontrattuale della stazione appaltante

La domanda risarcitoria può essere accolta, a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ., sicuramente ravvisabile nella condotta tenuta dal Comune di Barletta.

Costituisce ius receptum il principio secondo cui la legittimità del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione di una gara di appalto non elimina il profilo relativo alla valutazione del comportamento dell’Amministrazione, con riguardo al rispetto dei canoni di buona fede e correttezza (da intendersi in senso oggettivo), nell’ambito del procedimento di evidenza pubblica preordinato alla selezione del contraente.

L’espressa previsione nell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 dell’obbligo di indennizzare il privato, per eventuali pregiudizi subiti in conseguenza della revoca, non fa venir meno la possibile responsabilità della stazione appaltante per violazione dell’obbligo di buona fede nelle trattative che conducono alla conclusione del contratto di appalto.

Non costituisce ostacolo al riconoscimento della responsabilità precontrattuale dell’ente il mancato annullamento giurisdizionale del provvedimento di revoca, purché sia provato che l’elusione delle aspettative della società ricorrente, seppure non intenzionale, è colposa e contraria ai canoni di correttezza e buona fede nella formazione del contratto. La responsabilità precontrattuale per la revoca della gara può infatti sempre ritenersi configurabile, quando il fine pubblico venga attuato attraverso un comportamento obbiettivamente lesivo dei doveri di lealtà, sicché anche dalla revoca legittima degli atti di gara può scaturire l’obbligo di risarcire il danno, nel caso di affidamento suscitato nell’impresa (in tal senso la più recente giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, ad. plen., 5 settembre 2005 n. 6; Id., sez. V, 30 novembre 2007 n. 6137; Id., sez. V, 8 ottobre 2008, n. 4947; Id. sez. V, 7 settembre 2009 n. 5245; Id., sez. VI, 12 luglio 2011 n. 4196; TAR Campania, Napoli, sez. I, 8 febbraio 2006 n. 1794; TAR Lazio, sez. II-quater, 2 aprile 2010 n. 5621; TAR Puglia, Bari, sez. I, 14 settembre 2010 n. 3459; Id., sez. I, 12 gennaio 2011 n. 20; Id., sez. I, 19 ottobre 2011 n. 1552).

3.2. Nella fattispecie, il Comune di Barletta ha tenuto un contegno che risulta complessivamente contrario ai canoni della buona fede e correttezza, ingenerando nella società ricorrente un affidamento sul buon esito della procedura di gara, la cui violazione ha determinato un danno che è meritevole di adeguato ristoro.

La determinazione di revoca è giunta, infatti, dopo che lo stesso Comune aveva ordinato l’avvio d’urgenza della fornitura, inducendo l’aggiudicataria ad affrontare spese per l’acquisto delle materie prime.

Le motivazioni poste a base del ripensamento attengono, inoltre, ad aspetti di convenienza economica e di sostenibilità dei costi che erano verosimilmente già apprezzabili in precedenza, con l’ordinaria diligenza. Non si individuano, nella determinazione di revoca, avvenimenti nuovi ed imprevedibili che abbiano inciso sulla fattibilità economica della fornitura.

Sussiste pertanto, sotto il profilo della colpevolezza, la responsabilità precontrattuale del Comune.

Tratto dalla sentenza numero 1191 del 14 giugno 2012 pronunciata dal Tar Puglia, Bari

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